L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 26 novembre
2010, è stato pubblicato il decreto 6 luglio 2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, avente ad oggetto:
"Delega di attribuzioni ai Soprintendenti archivistici".
Per opportuna conoscenza,
si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 e 2 del succitato decreto
ministeriale.
"Art. 1
Sono
delegate ai Soprintendenti archivistici le seguenti funzioni:
a) autorizzate gli interventi di cui
all'art.21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
b) autorizzare il prestito di beni
archivistici per mostre o esposizioni, ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
limitatamente a quelle che si tengono sul territorio nazionale, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art.8, comma
2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica, 26 novembre 2007, n.233, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n.91, e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in
ogni caso, le prioritarie esigenze della
tutela.
Art. 2
La
delega di cui all'art.1 è conferita:
1) in via continuativa, fatti salvi i poteri del Direttore
generale qui delegante di emanare direttive nelle materie qui delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati,
di avocatre a sè la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di inerzia, di annullare gli atti
emanati dal delegato, di revocare la delega stessa.
2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere
alla Direzione generale per gli archivi copia dei provvedimenti
emessi."
Per capire quali sono le materie oggetto della
delega di cui all'articolo 1 , lettera a) del decreto in questione, si riporta l'articolo 21 del codice dei Beni
culturali e del paesaggio (approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e modificato successivamente con
decreti legislativi n.156 del 24 marzo 2006 e n.62 del 26 marzo
2008).
" Art.
21
Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati
ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili,
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e
raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonchè lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche
pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone
giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonchè di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento dei beni culturali,
dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro
trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perchè i beni non subiscano danno dal
trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non
è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo
18.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi
è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione
è resa su progetto o qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può
contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente
può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già data in relazione al mutare delle tecniche di
conservazione."