L'URP segnala che nella
Gazzetta ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011, è stato pubblicato il decreto 11 novembre 2011 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, recante:"Determinazioni del costo globale annuo massimo per operazioni di
mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n.144", il cui testo si trascrive di
seguito:
"IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
&n
bsp; E DELLE FINANZE
/>
Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia
impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
/>
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del
tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai
mutui da concedere agli enti territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;
Visto il
decreto del 20 settembre 2011 con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
Ritenuta l'opportunità di
modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 20 settembre 2011, fissando nuovi livelli massimi
più rappresentativi dei livelli di mercato;
/>
&n
bsp; &nb
sp;
Decreta
&n
bsp; &nb
sp; Art. 1
1. I
mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 2
1. Il costo
globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso,
è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
a) fino a
10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 4,85%;
b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 4,50%;
c) fino
a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 4,80%;
d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 5,00%;
e)
oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 4,60%.
2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso
EORIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono
riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EORIBOR BASIS - EUR.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 3
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle
operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla
durata delle operazioni medesime:
a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,80%;
b) fino a 15 anni:
EURIBOR a 6 mesi + 4,45%;
c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,75%;
d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6
mesi + 5,00%;
e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,60%;
2. Il tasso EURIBOR a 6
mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla
pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 4
1. Le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data
della sua entrata in vigore.
Roma, 11 novembre 2011"
/>