Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali

Articolo 4 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici")

Dettagli della notizia

Per

opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 del del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito

in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti

pubblici"):


 


             

;                    

              "Art. 4

/>


Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento

energetico e per spese

conseguenti a calamita' naturali



1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sonosostituite dalle seguenti:

«15, 16 e(( 16-bis ))»;

b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16»,

sonosostituite dalle seguenti: «15, 16 e (( 16-bis ))»;

c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il

seguente: «ART.(( 16-bis)). - (Detrazione delle spese per interventi di recupero delpatrimonio edilizio e di

riqualificazione energetica degli edifici).

- 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per

centodelle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita'

immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un

titolo idoneo, l'immobile sul quale sono

effettuati gli interventi:

a) di cui alle lett. a) b), c) e

d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di

edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;

b) di cui alle lettere b), c) e d)

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita'

immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

c) necessari

alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti

nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza,

(( anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ));

d) relativi alla

realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;

e) finalizzati alla

eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni

strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a

favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap (( in situazione di

gravita' )), ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) relativi

all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

/>
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento

dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi

energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti  rinnovabili di

energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo

idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in

materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per

la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria

atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari

al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione

di opere per la messa in sicurezza statica devono  essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o

complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono

essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

l) di bonifica

dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di

cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere

edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di

cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia

(( di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 )) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative

edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione 

dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in

ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per

cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,

entro l'importo massimo di 48.000 euro.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in

ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite

massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

/>
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamente

all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione

spettante e' ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli

immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per

cento.

7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di

sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale

sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita

per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita'

immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le

disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio

1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il

"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre

1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia ".

10. Con successivo

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle

disposizioni di cui al presente articolo.»;

d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)

», sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis)».

2. All'articolo 1, comma 17,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole:

«2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;

b) alla lettera a),

le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;

c) alla

lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le

parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

3. Si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge

30 luglio 2010, n. 122.

4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «

31 dicembre 2011 » sono sostituite dalle seguenti: «(( 31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato

comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa

di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro

per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. )) La detrazione

prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come (( introdotto )) dal presente articolo, si applica alle spese

effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il

1° gennaio 2012. "







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