L\'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2009, è stato pubblicata l'ordinanza 26 febbraio
2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto:"Disposizioni in
materia di conservazione delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale."
Si
trascrivono, qui di seguito, i primi due articoli dell\'ordinanza ministeriale
suindicata.
"Art.
1.
"1. La conservazione del sangue da cordone ombelicale rappresenta un interesse primario per il
Servizio Sanitario Nazionale ed è quindi consentita presso Ie strutture pubbliche ad essa dedicate.
2. E\'
consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici ai sensi
dell\'art. 3, comma 3, legge n. 219/2005.
3. E\' consentita la conservazione di sangue da cordone
ombelicale per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento delIa raccolta, per la quale
risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l\'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale,
previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.
4. E\' altresì consentita la conservazione
di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie
geneticamente determinate per Ie quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l\'utilizzo di
cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da
parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico.
5. La conservazione di sangue cordonale, per Ie
finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è consentita presso Ie strutture trasfusionali pubbliche, nonchè presso quelle
individuate dall\'art. 23 delIa legge n. 219/2005 e presso Ie strutture di cui all\'accordo del 10 luglio 2003,
autorizzate ed accreditate ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
6. La conservazione di sangue da
cordone ombelicale di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata dalle regioni e province autonome, previa richiesta dei diretti
interessati, e non comporta oneri a carico dei richiedenti.
7. Con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, fatto salvo quanta previsto ai commi 3 e 4,
viene disciplinata la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso autologo sulla base di indicazioni
appropriate sostenute da evidenze scientifiche consolidate.
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Art. 2.
1. Fatto salvo
quanta disposto dall\'art. 1, comma 5, e\' vietata l\'istituzione di banche per la conservazione di sangue da
cordone ombelicale pres so strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicita\' alle stesse
connessa.
2. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui all\'art. 1, comma 5, sono
individuate ed autorizzate dalle regioni e dalle province autonome sulla base della normativa vigente e dei relativi
piani sanitari regionalii tali banche devono operare in conformita\' ai requisiti previsti dal decreto legislativo n.
191/2007 e dalla normativa vigente in materia trasfusionale. "