Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità  europee - Legge comunitaria 2010

Legge 15 dicembre 2011, n.217

Dettagli della notizia

L'URP  informa

che nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, è stata pubblicata la legge 15 dicembre 2011, n. 217,

recante."Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

Comunità europee - Legge comunitaria 2010".


Testo in vigore dal 17 gennaio

2012.



Per opportuna conoscenza, riportiamo di seguito il testo

dell'articolo 11 della succitata

legge.



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rong>Art. 11 


"Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di

concessioni demaniali marittime


1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n.

2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' al fine di

rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai

principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

a)

il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, e' abrogato;

b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del

decreto-legge 5 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 1993, n. 494, e successive modificazioni, le

parole: «di cui 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c)

all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2,» sono

soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle

concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla

legge 28 gennaio 1994, n. 84».

2. 11 Governo e' delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione

territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle

concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire limiti minimi e

massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso

rispondente all'interesse pubblico nonche' proporzionato all'entita' degli investimenti;

b) prevedere

criteri e modalita' di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di garanzia

dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti;



c) individuare modalita' per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra

comuni, province e regioni;

d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di

fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o

di utilizzo delle aree del demanio marittimo;

e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o

revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle

regioni;

f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca delia concessione

demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;

g) stabilire criteri per

l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonche' criteri e modalita' per il subingresso in caso di

vendita o di affitto delle aziende.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di

trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto

legislativo puo' essere comunque adottato.

4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delia finanza pubblica.

5. Entro due anni dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi

2, 3 e 4, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

6. Si intendono

quali imprese turistico-balneari le attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono

su beni del demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su

beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela

delia concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attivita', diverse da quelle applicate agli

altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali le

attivita' ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto

delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento

acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attivita' di intrattenimento musicale e di svago

danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalita' di espletamento e

nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari alia svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di

intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosita' previsti per le attivita' a carattere

temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. "



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