Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 27 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201,
convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento
dei conti pubblici"):
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sp; &nbs
p; "Art. 27
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&
nbsp; Dismissioni immobili
/>
1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' inserito il seguente articolo:
«Art. 33-bis.
(Strumenti
sussidiari per la gestione degli immobili pubblici).
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e
alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei Comuni, Province, Citta' metropolitane, Regioni,
Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto, iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi
immobiliari.
2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al presente articolo e'
promosso dall'Agenzia del demanio ed e' preceduto dalle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 3 ter del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano
compresi immobili soggetti a vincoli di tutela, per l'acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi ovvero orientativi
da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza
dei servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si deve esprimere nei termini e con i
criteri indicati nel predetto articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui al presente comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive costituiscono
intesa preventiva all'avvio (( delle iniziative )). In caso di mancata espressione entro i termini anzidetti, la
proposta deve essere considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo
prevedano forme societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Agenzia del demanio, che aderisce anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprieta' dello Stato in qualita'
di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del demanio individua, attraverso procedure di evidenza
pubblica, gli eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento delle attivita' relative
all'attuazione del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati tramite
procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma
dovra' avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono
soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e da un atto contenente a pena di nullita' i diritti e
i doveri delle parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere, inoltre, la definizione delle
modalita' e dei criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo l'attribuzione delle spese sostenute, in
quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione nelle
iniziative concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano
le leggi generali e speciali vigenti. Alle iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di societa',
consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui
fondi comuni di investimento immobiliare.
6. L'investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di cui all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. (( I commi 1 e 2 )) dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:
"1. Per procedere al riordino,
gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonche' di
societa' o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e
uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti
immobili di proprieta' dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra
quelli che insistono nel
relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina
la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-
artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali
si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta
classificazione e' resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica
dell'atto di deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni
e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore (( della presente disposizione )), disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del
consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni,
nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformita'
agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90
giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui ((
al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 )) dell'articolo 7 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".»
2. Dopo
l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli
immobili pubblici).
1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche
ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro,
l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e
la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla
stabilizzazione finanziaria, nonche' per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e
per garantire la stabilita' del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni
interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di (( valorizzazione territoriale ))"
per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprieta' della Regione stessa, della Provincia e dei
comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonche' degli
immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali
programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano piu' Enti territoriali, il potere d'impulso puo'
essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad
immobili di proprieta' dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso e' assunto,
ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 (( del presente decreto, dal )) Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio, concordando le modalita' di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.
3.
Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione,
nonche' di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai
programmi di cui al comma 2
coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate
ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di
valorizzazione di cui al presente articolo.
4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il
Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali
interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti,
le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale,
eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I
programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al
presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di
riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche' per incrementare le
dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di
valorizzazione territoriale disciplinati (( dal presente articolo )), i beni gia' inseriti in programmi di
valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore
(( del presente articolo )), risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti
sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia
necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di
un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' in base alla
relativa legge regionale di regolamentazione della volonta' dei soggetti esponenziali del
territorio di
procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualita'
di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma.
7.
Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, puo' essere attribuita agli enti locali interessati dal
procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di
proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche
come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro
valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale e' riconosciuta una
somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi e' definita
nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessita' dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento
e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010,
n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili
valorizzati.
8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua
promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalita' di conclusione del predetto accordo di
programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei
relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si
impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalita' di superamento delle criticita', anche
tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, nonche' ogni altra modalita' di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120
giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si
devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni
da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario
di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni
viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di
programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al
comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente
della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o piu' accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per
supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per
la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilita' economica-finanziaria e attuativa del programma
stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-
artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui
al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali puo' avocare a se' la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a
30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo
eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.
/>
Analoga facolta' e' riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili
di sua competenza.
11. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' possibile avvalersi di quanto
previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli
studi di fattibilita' e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del
demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, puo' provvedere a valere sui propri
utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni
immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.
/>
12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al
Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
Provincia, nonche' con gli Organi digoverno dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi didestinazioni d'uso
da attribuire agli immobili stessi, in coerenzacon quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici.
/>
Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il
Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma
possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il
recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalita' di difesa dello Stato e'
consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle
volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) (( del comma 1 )) dell'articolo 3 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di
urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, e' rimessa al Comune, per la
durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, e'
obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli
interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale
l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi,
nonche' le modalita' per il rilascio delle licenze di esercizio delle attivita' previste e delle eventuali ulteriori
autorizzazioni amministrative.».
3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e agricoli, anche su segnalazione
dei soggetti interessati,»
3-bis.All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le
parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi del presente articolo»
3
-ter.All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo
dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di valori
agricoli medi di cui al D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All'articolo 7, comma 4,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su
richiesta dei soggetti interessati»
3-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «a vocazione agricola
e agricoli»
4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «c)
stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili
locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilita' e onere. A
decorrere dal 1o gennaio 2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la
protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo unico destinato alle spese
per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle
risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia
e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il
pagamento dei canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette
amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorche'
sottoscritti dall'Agenzia del demanio. E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette
amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della
sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i
contratti sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere per
l'uso e la custodia degli immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare
all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e
di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli estremi di registrazione presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.».
5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
/>
a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «1°
gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla normativa
vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia
del demanio che ne assicurera' la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi
siano ricompresi nel piano generale degli interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione
ordinaria e straordinaria» le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole
«puo' dotarsi di proprie professionalita' e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi
oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i predetti fini, inoltre, l'Agenzia
del demanio puo' avvalersi».
6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole
«nonche' agli alloggi di cui al comma 442» sono soppresse.
7. (( All'articolo 1, comma 1 )),
lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le parole «nonche' definire organicamente il piano di
localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il
conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.
7-bis.Il comma 4
dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 27 aprile
2006, n. 204, e' soppressa la lettera h).
8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le parole
«entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della
domanda di trasferimento».
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari
presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia puo' individuare beni immobili statali, comunque in uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e
privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti
penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di
cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono
effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di
contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
/>
10. Per le finalita' di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione
penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili gia' esistenti o da
edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero
della giustizia affida a societa' partecipata al 100% dal (( Ministero dell'economia e delle finanze, in qualita' di
centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo )) 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla
selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di
cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per
l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali
variazioni degli strumenti urbanistici, (( la centrale di committenza di cui al )) comma 11 puo' convocare una o piu'
conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
/>
13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste dal presente articolo sono oggetto di permuta con
immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A
tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o piu' decreti i beni immobili
oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal
Ministero della giustizia, che puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o
dell'Agenzia del Territorio e/o della centrale di committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del
valore degli immobili oggetto di dismissione e' effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di
congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che
tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo;
/>
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attivita' culturali l'elenco degli immobili
da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla
verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a
tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della
relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
Qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice,
parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati
con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato;
e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 puo' convocare una o
piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i
beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento e' assegnata agli enti territoriali
interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dalla societa'
indicata nel (( comma 11 )), in virtu' del presente articolo sono posti a carico dei soggetti che risulteranno
cessionari dei beni oggetto di valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di
immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione. Devono
altresi' essere previste forme di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere non
conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessita' di procedere in via urgente all'acquisizione
di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti (( commi 12 e
13, lettera )) e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai
medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma
comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale
entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto dei commi da 9
a 16."