Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell'attività  di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art.19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con m...

dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Attività  di pubblicazione per la notifica degli esiti.Comunicato dell'Agenzia del Territorio

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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.280

del 30 novembre 2012, è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia del Territorio recante:"Elenco

dei Comuni interessati dalla seconda fase dell’attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati

non dichiarati in Catasto ai sensi dell’art.19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Attività di pubblicazione per la notifica degli

esiti".


Nell'elenco dei Comuni interessatri dall'attività di attribuzione della rendita

presunta vi è anche il Comune di Tricase (Lecce).


Sia il Comunicato che l'elenco sono stati inviati al

Comune di Tricase con largo anticipo da parte dell'Agenzia del Territorio di Lecce e pubblicati nell'albo pretorio on-

line del Comune di Tricase (Tipologia atti:Avviso pubblico - Agenzia del Territorio) dal 20.11.2012 al

29/01/2013.


Pertanto per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo del Comunicato in argomento

dell'Agenzia del

Territorio:



         

                         "AGENZIA DEL TERRITORIO



COMUNICATO




Elenco dei Comuni interessati dalla seconda fase dell’attività di attribuzione

della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell’art.19, comma 10, del decreto legge 31

maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Attività di pubblicazione per

la notifica degli esiti.




Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.2 comma

5-bis , del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10,

questa Agenzia rende noto che, a decorrere dal 30 novembre 2012 e fino al 29 gennaio 2013, sono pubblicati, tramite

affissione all’albo pretorio dei Comuni, gli atti relativi alla seconda fase di attribuzione della rendita

presunta, di cui all’art.19, comma 10, del decreto legge n.78 del 2010.


Al presente

Comunicato è allegato l’elenco dei Comuni interessati dall’attività di attribuzione della

rendita presunta.


In caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire

dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative

ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei Comuni in cui sono state

pubblicate le particelle di catasto terreni, sia presso la sede dei Comuni in cui risultano ubicate le unità

immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell’atto.




Il presente Comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, presso i Comuni interessati, nonché sul sito

internet dell’Agenzia alla pagina : http://www.agenziaterritorio.gov.it/.


Sul

sito internet dell’Agenzia del Territorio è inoltre disponibile per la consultazione, a partire dal 30

novembre 2012, l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane del

catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i Comuni interessati.




I termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita

presunta dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data

di pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale.


Per le unità

immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all’art.11, comma

7, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di

aggiornamento catastale, con le modalità previste dall’art.1 del decreto del Ministro delle Finanze 19

aprile 1994, n.701, entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente Comunicato. La mancata

presentazione dell’atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l’applicazione delle sanzioni

amministrative di cui all’art.2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23."





 

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