L'URP segnala che, ai sensi del decreto - legge 1° aprile 2008, n.49, convertito in legge 30 maggio 2008, n.96
("Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali
e referendarie"), nelle consultazioni elettorali e referendarie è vietato introdurre all'interno delle
cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare
immagini.
Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di
identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le
apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese
in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera
elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione
viene fatta annotazione in apposito registro.
Chiunque contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a
sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.