Elezioni Europee e Provinciali del 6 e 7 giugno 2009

Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apprecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Dettagli della notizia

L'URP segnala che,  ai sensi del decreto - legge 1° aprile 2008, n.49, convertito in legge 30 maggio 2008, n.96

("Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali

e referendarie
"), nelle consultazioni elettorali e referendarie è vietato introdurre all'interno delle

cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare

immagini. 


 Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di

identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le

apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.


Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese

in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera

elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione

viene fatta annotazione in apposito registro.


Chiunque contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a

sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

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