Elezioni Europee
L'elettore , all'atto
della votazione, riceverà un'unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è
iscritto: grigio per l'Italia del nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia);
marrone per l'Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna); rossa per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per
l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l'Italia
insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un
segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
Il voto di preferenza - nel numero massimo di tre,
tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza
- si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista
votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità
di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Non
è ammessa l'espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.
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Elezioni Provinciali
L'elettore, all'atto
della votazione, riceverà una scheda gialla.
Ciascun elettore può votare:
• Per uno dei candidati al
consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al
candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
• Per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo,
e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
Il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
• Per un candidato alla carica
di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, il voto così espresso si intende attribuito
solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è
ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un
candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Per il ballottaggio (nel caso in cui
si verificasse questa ipotesi si voterà il 21 e 22 giugno 2009) il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.