Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo
dell'articolo 6 del del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"):
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nbsp; "Art. 6
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nbsp; Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela
derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa
di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente
comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,
(( vigili del
fuoco )) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla
predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili
d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data. "