Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE): Art.34 della legge 4 novembre 2010 n.183

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    L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 - Supplemento

Ordinario n.243, è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n.183, avente ad oggetto:"Deleghe al Governo

in materia di lavori usuranti, di rioganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,

di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure

contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

"


Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 34

della succitata legge inerente all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

/>
                                                                                    


                                                                                        "

;  Art. 34


             (Indicatore di situazione economica equivalente)


1. Al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal

seguente:

 «Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica) - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità 

annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica

equivalente di cui all'articolo 2, ancorchè l'ente si avvalga della facoltà  riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2.

E' lasciata facoltà  al cittadino di presentare entro il periodo di validità  della dichiarazione sostitutiva unica una

nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del

calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono

stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La

dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla

sede dell'Istituto nazionale della previdenza socia1e (INPS) competente per territorio. 3. E' comunque consentita la

presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto

richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente

in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati

autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sul1a base di appositi controlli automatici,

individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità  degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi In possesso del

Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività  effettuate ai sensi del comma 5 sono

comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà  a inoltrarli ai soggetti

che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la

dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al

comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione

sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonchè il

contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata

direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità  di

cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità ,

da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

/>
8. In presenza delle omissioni o difformità  di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può

presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante

l'attestazione relativa alla dichiarazione

presentata recante le omissioni o le difformità  rilevate

dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il

diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità  dei dati

indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i

controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità  dei dati dichiarati.

/>
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori

di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia

delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità  rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di

criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure

automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività  di accertamento della Guardia

di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei

nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei

richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia

di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con

apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le

modalità  attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle

disposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli

adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi

dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività  di sperimentazione

finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri

di equità  sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e

dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione

dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale »;

b)

all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 «1. L'INPS per l'alimentazione del sistema

informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di

cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322 »;

c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole:  «Agenzia delle entrate »

sono sostituite dal1e seguenti:  «Istituto nazionale della previdenza sociale »;

d) alla tabella 1, parte I, dopo

la lettera b), è inserito il seguente capoverso:  «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro

dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e

1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà  espressa dal legislatore sulle norme

che regolano tali componenti reddituali ».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane

disponibili a legislazione vigente."



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