L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 - Supplemento
Ordinario n.243, è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n.183, avente ad oggetto:"Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di rioganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
"
Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 34
della succitata legge inerente all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
/>
"
; Art. 34
(Indicatore di situazione economica equivalente)
1. Al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 4 è sostituito dal
seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica) - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità
annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente di cui all'articolo 2, ancorchè l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2.
E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una
nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del
calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono
stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La
dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla
sede dell'Istituto nazionale della previdenza socia1e (INPS) competente per territorio. 3. E' comunque consentita la
presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto
richiedente la prestazione agevolata.
4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente
in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati
autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sul1a base di appositi controlli automatici,
individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi In possesso del
Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono
comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti
che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la
dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al
comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonchè il
contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata
direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di
cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità ,
da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
/>
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante
l'attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformità rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il
diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati
indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i
controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
/>
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia
delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di
criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure
automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia
di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei
richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia
di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con
apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle
disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli
adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi
dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione
finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri
di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e
dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale »;
b)
all'articolo 4-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'INPS per l'alimentazione del sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 »;
c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate »
sono sostituite dal1e seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale »;
d) alla tabella 1, parte I, dopo
la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro
dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e
1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme
che regolano tali componenti reddituali ».
2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente."