L'URP segnala che nella Gazzetta
Ufficiale n.127 del 3 giugno 2010, è stata pubblicata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio
2010, avente ad oggetto:"Indirizzi operativi per l'impiego delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività svolte dalle Capitaneria di porto Guardia
costiera."
Si riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5
-6-7-8-9-10-11 della suinidicata direttiva.
/>
"Art. 1
/>
Generalità
1. Nell'esercizio delle
attivita' connesse ai compiti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, le Autorita' marittime - in
relazione alle proprie esigenze istituzionali ed operative possono avvalersi, per lo svolgimento anche parziale di
attivita' rientranti nelle aree funzionali di impiego di cui al successivo art. 2, di quelle organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri tenuti dalle Amministrazioni regionali e provinciali e anche nell'elenco del
Dipartimento della protezione civile, che, avendone fatta richiesta, per il tramite dell'autorita' regionale di
protezione civile competente, siano state dalle stesse riconosciute ai fini dello svolgimento delle suddette attivita'.
Il rapporto di avvalimento viene formalizzato dall'Autorita' marittima, d'intesa con la competente
Regione/Provincia autonoma, anche a seguito della preliminare e condivisa pianificazione delle misure destinate a far
fronte ad eventuali altre emergenze per le quali, in ambito regionale, e' richiesto il supporto del volontariato. Tali
misure sono oggetto di apposite linee guida emanate ai sensi del successivo comma 7.
L'impiego delle
organizzazioni di volontariato delle quali e'
sancito l'avvalimento e' direttamente disposto, sul
strettamente operativo, dall'Autorita' marittima.
2. Al fine di permettere le dovute valutazioni di merito,
in relazione alle situazioni locali e contingenti, le organizzazioni di volontariato producono, unitamente alIa richiesta
di riconoscimento per il tramite dell'autorita' regionale di protezione civile competente, all'Autorita' marittima
competente per territorio un programma d'impiego che specifichi, tra l'altro, la consistenza numerica e la relativa
specializzazione degli appartenenti alle organizzazioni nonche' il complesso delle risorse strumentali disponibili in
termini di dotazioni, mezzi ed eventuali strutture e l'ambito di intervento territoriale.
3. Con proprio
provvedimento, l'Autorita' marittima, sentita la Regione competente, riconosce la capacita' dell'organizzazione di
volontariato che ne abbia fatta istanza, di operare sotto il proprio coordinamento, vigilanza e controllo.
4.
II riconoscimento della capacita' operativa di cui al comma 3 ha un'efficacia limitata alle sole aree funzionali
d'impiego che sono proprie dell'organizzazione ed e' reso sulla base di un pertinente programma a tal fine
predisposto, nell'ambito dei settori d'attivita', di cui al successivo art. 2.
5. II riconoscimento delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' marittime determina l'inserimento delle risorse disponibili, offerte e
programmate, nelle pianificazioni operative redatte dall'Autorita' marittima.
6. Le organizzazioni di
volontariato riconosciute operano sotto il coordinamento dell'Autorita' marittima per lo svolgimento anche parziale
delle attivita' di cui aIle aree funzionali e d'impiego, secondo la programmazione e sulla base delle esigenze definite
dalla stessa Autorita', la quale potra' impiegarle anche in attivita' di sensibilizzazione al rispetto delle regole
generali e di divulgazione delIa cultura del mare e dei compiti svolti dalla Guardia costiera, finalizzati a creare una
piu' solida coscienza marinara soprattutto nei piu' giovani.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore delIa direttiva, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento delIa protezione
civile, emanano, d'intesa con Ie Regioni/Province autonome, apposite linee guida per l'individuazione delle procedure
di attivazione delle organizzazioni di volontariato da impiegare per Ie finalita' delIa presente direttiva, tramite la
competente autorita' di protezione civile regionale, nonche' Ie modalita' di finanziamento degli interventi delle
organizzazioni e dell'adeguamento delle attrezzature e dei mezzi delle stesse da utilizzare per tali finalita'.
/>
II Comando generaIe del Corpo delle capitanerie di porto, ed il Dipartimento delIa protezione civile, emanano,
altresi', ciascuno per gli aspetti specialistici di rispettiva attribuzione, i pertinenti provvedimenti di carattere
tecnico/perativo, per l'attuazione delIa presente direttiva.
8. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi e
delle intese tra Ie Regioni e Ie Province autonome e il Corpo delle capitanerie di porto in materia di attivita' di
protezione civile che prevedano la partecipazione del Corpo aIle attivita' addestrative in ambito regionale con il
concorso delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Negli ambiti territoriali di operativita' dei
predetti accordi ed intese si applicano Ie specifiche procedure e modalita' operative in essi concordati.
/>
Art. 2
Aree
funzionali d'impiego
1. Le organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma
3, inserite nelle pianificazioni operative tra Ie risorse a disposizione dell'Autorita' marittima, svolgono Ie proprie
azioni di supporto nel contesto delle attivita' complessive predisposte dalle Autorita' marittime nelle seguenti aree
funzionali d'impiego:
a) supporto a vigilanza costiera (comprensiva delle attivita' di tutela ambientale -
antinquinamento, riserve marine, aree di tutela biologica - demaniale marittima, balneare, etc.);
b) supporto a
ricerca e salvataggio in mare;
c) supporto a vigilanza portuale e demaniale in occasione di elevata presenza di
persone o di mezzi nautici;
d) telecomunicazioni.
2. Per la sola area funzionale d'impiego di cui
alIa lettera b) del comma 1 - supporto a ricerca e salvataggio - Ie disposizioni delIa presente direttiva si applicano -
in relazione al disposto dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente delIa Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211 - aIle organizzazioni di volontariato operanti nei laghi maggiori ove siano istituite unita' operative delIa
Guardia costiera.
Art. 3
/>
Valutazione dei programmi
1. Le organizzazioni
di volontariato, ai fini del riconoscimento di cui all'art. 1, comma 3, sono tenute a presentare unitamente alla
richiesta rivolta all'Autorita' marittima competente per territorio, un programma d'impiego contenente gli elementi
espressamente previsti dai provvedimenti operativi di cui all'art. 1, comma 7.
2. Ferma restando
l'applicazione delle disposizioni che regolano la materia della sicurezza della navigazione nei distinti ambiti di
destinazione d'uso dei mezzi navali eventualmente previsti nel programma d'impiego, il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, nei provvedimenti operativi di cui all'art. 1, comma 7, e per le aree funzionali di impiego di cui
all'art. 2, comma 1, individua:
a) le dotazioni integrative che i mezzi navali devono possedere per una piu'
immediata, rapida e produttiva azione di supporto;
b) i criteri per l'effettuazione di ispezioni tecniche, da
eseguirsi a cura delle Autorita' marittime locali;
c) i requisiti tecnici e professionali dei volontari.
/>
Art. 4
Indirizzi per la redazione dei piani d'intervento
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto stabilisce le linee guida per le Autorita' marittime relativamente alle forme e modalita' d'impiego delle
organizzazioni di volontariato nelle fasi di supporto all'Autorita' medesima, delineando l'attivita' operativa.
/>
2. Le disposizioni, a tal riguardo stabilite dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto impegnano le
Autorita' marittime nelle fasi attuative e costituiscono un limite vincolante per le organizzazioni di volontariato;
esse sono da considerare rilevanti ai fini di un proficuo rapporto di collaborazione e della continuita' della
partecipazione delle stesse nelle attivita' di supporto.
3. Le caratteristiche e le modalita' d'impiego
discendenti dall'applicazione del comma 1 sono suddivise in relazione alle singole funzioni svolte dal Corpo delle
capitanerie di porto.
4. Le Autorita' marittime locali adottano nei piani d'intervento, localmente redatti,
le linee guida stabilite a livello centrale, prevedendo, oltre alle forme ed alle modalita' d'impiego, i limiti
numerici del personale volontario impiegato, nonche' i tempi in cui si esplica l'attivita' di collaborazione e
supporto.
5. Le Autorita' marittime locali trasmettono annualmente al Comando generale un consuntivo delle
attivita' di collaborazione e supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, proponendo iniziative dirette a
migliorare l'effettiva attivita' svolta dal personale delle organizzazioni e suggerendo al riguardo criteri e soluzioni
per un piu' efficace coordinamento, ovvero le occorrenti capacita' e abilita' professionali che possono essere piu'
proficuamente utilizzate.
Art. 5
Attività di formazione
1. Per assicurare ai
volontari adeguati requisiti di competenza e professionalita' nella svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2
comma 1, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, il Dipartimento della protezione
civile e le Regioni predispongono, in ragione delle rispettive attribuzioni, un programma formativo quadro ove vengano
definiti:
d) le specializzazioni ed i contenuti dei relativi iter formativi;
e) i criteri e Ie
modalita' delle attivita' di formazione;
f) i criteri per la determinazione in sede locale del numero massimo
di partecipanti alle attivita' di formazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio;
g) i
criteri per la redazione dei programmi in relazione ai percorsi formativi delineati per le singole specialita'.
/>
2. Sull'attivita' formativa svolta viene redatta una periodica relazione a cura dei Comandi/Enti designati a
svolgere l'attivita' di formazione a favore dei volontari, nella quale si evidenzia l'esito dei corsi svolti ed il
grado di preparazione raggiunta dai discenti.
/>
Art. 6
/>
Esercitazioni
1. Nell'ambito dell'attivita'
formativa si prevedono applicazioni pratiche, mediante interventi esercitativi in relazione alle tipologie di attivita'
da affidare aIle organizzazioni di volontariato; il buon esito delle attivita' pratiche e di intervento, da intendersi
come il necessario completamento del momento formativo, costituisce il fattore indispensabile per maturare la condizione
di idoneita' per lo svolgimento dell'azione di collaborazione e di supporto.
2. I volontari appartenenti alle
organizzazioni di volontariato che, in relazione aIle attivita' formative svolte sono impiegati in attivita' di
supporto, partecipano alle esercitazioni ed osservano Ie direttive e Ie disposizioni di dettaglio impartite dalle
Autorita' marittime.
3. In relazione aIle previsioni di cui al comma 2, Ie Autorita' marittime locali, in
accordo con Ie organizzazioni di volontariato e con Ie Regioni, determinano periodi e tipologie di esercitazioni,
stabilendo altresi' Ie procedure degli interventi di supporto compresi quelli riferiti aIle comunicazioni.
4.
Le direttive delle Autorita' marittime locali costituiscono oggetto di un preciso impegno per Ie organizzazioni di
volontariato che si attivano per consentire la piena adesione in ragione di quanto e' stabilito nel presente
articolo.
Art. 7
/>
Comunicazione dati ed informazioni
1. I volontari appartenenti
alle organizzazioni di volontariato riconosciute che svolgono azioni di supporto, nel contesto di attivita' di
competenze esercitate dall'Autorita' marittima locale:
a) comunicano alle unita' della Guardia
costiera impegnate in attivita' operative ogni notizia ritenuta utile per facilitare la capacita' di intervento dei
diversi assetti predisposti;
b) si adoperano, a richiesta del personale del Corpo, per facilitare le
comunicazioni con l'organo di collegamento o con altre unita' operative in ragione delle esigenze connesse alle
situazioni contingenti.
2. Lo svolgimento di attivita' di supporto e di comunicazione sono svolte nel rispetto
puntuale delle disposizioni impartite dall'Autorita' marittima sia per gli aspetti relativi alle modalita' esecutive
delle attivita', sia in riferimento alla copertura oraria connessa al servizio predisposto.
3. Le
organizzazioni di volontariato che nel contesto delle attivita' in cui esercitano le azioni di supporto, nelle forme
stabilite, vengano a conoscenza di situazioni rilevanti relative ad emergenze in atto, anche in settori d'impiego
diversi dal proprio, o condizioni di pericolo, o violazioni di norme di sicurezza e di tutela ambientale, provvedono ad
informare, senza ritardo per il tramite del rappresentante l'Autorita' marittima. Analoga informazione e' resa nei
casi in cui si rilevano fatti che richiamano la competenza istituzionale, sia operativa che di accertamento, del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
4. Delle informazioni rese, di cui al comma 3, le organizzazioni
di volontariato, tramite il responsabile, provvedono a redigere un rapporto che riporta, in modo dettagliato, gli aspetti
salienti del fatto osservato e riferito, unicamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui lo stesso si e'
verificato; copia del rapporto e' consegnato all'Autorita' marittima competente che provvede alla relativa
trasmissione alle Regioni/Province autonome ove rilevante per le attivita' di competenza delle medesime.
/>
Art. 8
Azioni di supporto
1. Le azioni a supporto svolte dalle organizzazioni di volontariato, previa
attivazione dell'autorita' regionale competente, sono espletate sotto il coordinamento, vigilanza e controllo delle
Autorita' marittime nei diversi settori in cui le stesse esercitano funzioni riconducibili alle primarie attribuzioni
d'istituto. Analoga azione di direzione e coordinamento e' esercitata da una qualsiasi unita' operativa della Guardia
costiera nell'ambito dei servizi dalla stessa esercitati.
2. L'azione di coordinamento, vigilanza e controllo
consiste nell'impiego dei volontari in ragione delle esigenze e dei piani d'intervento preordinati e nell'impartire
direttive per lo svolgimento delle singole attivita' di supporto anche in ragione di valutazioni che tengono conto di
situazioni contingenti o sopravvenute in stretto raccordo con l'autorita' regionale.
3. Le attivita' di
coordinamento e di direzione possono riguardare le attivita' nei settori della salvaguardia della vita umana in mare
ovvero in contesti operativi diversi in cui il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera esercita tali funzioni,
attivita' di avvistamento e di collegamento, attraverso apparati di comunicazione mobili, sorveglianza e segnalazione di
eventuali violazioni da accertarsi a cura delle Autorità competenti, in ragione delle previsioni dei piani d'intervento.
Art. 9
/>
Obblighi delel organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni di
volontariato assicurano il pieno rispetto dei contenuti del presente provvedimento e si attivano affinche' i volontari
aderenti osservino le disposizioni impartite dalle Autorita' competenti relativamente alle attivita' di coordinamento,
vigilanza e controllo sia in relazione alle previsioni dei piani d'intervento, sia con riguardo alle disposizioni
impartite connesse ad esigenze intervenute o a valutazioni ed apprezzamenti operati dall'Autorita' marittima.
/>
2. La violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite dalle Autorita' competenti, in relazione
all'attivita' svolta, e' valutata ai fini della sospensione o della revoca del riconoscimento di cui all'art. 1,
comma 3, del presente provvedimento nonche', nei casi di maggiore gravita', ai fini dell'adozione delle misure di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 febbraio 2001, n. 194 in materia di
cancellazione dall'elenco delle organizzazioni di volontariato, nonche' delle relative discipline regionali.
/>
Art. 10
/>
Verifica delle attività
1. Le organizzazioni di volontariato
vigilano affinche' i volontari impiegati in azioni di supporto e collaborazione alle Autorita' marittime, nelle aree di
impiego di cui all'art. 2, espletino i rispettivi interventi nelle forme e con le modalita' stabilite, uniformandosi
all'azione di coordinamento dell'Autorita' preposta.
2. I volontari appartenenti alle organizzazioni di
volontariato, destinati a svolgere attivita' di supporto in relazione alle previsioni dei piani d'intervento e alle
direttive dell'Autorita' preposta, assicurano le prestazioni da rendere nel rispetto delle forme, modalita' e tempi
stabiliti. Al riguardo l'organizzazione di appartenenza garantisce l'esatto adempimento degli impegni, prevedendo la
possibilita' di sostituire i volontari assenti ovvero quelli impossibilitati per impedimenti sopravvenuti, a continuare
a svolgere la propria attivita'.
3. I volontari che sostituiscono o subentrano nell'esercizio delle azioni di
collaborazione e supporto nei termini individuati dal comma 2, devono possedere una corrispondente professionalita' e
uguali requisiti e caratteristiche d'impiego del personale sostituito.
4. Per le finalita' di cui alla
presente direttiva le amministrazioni regionali e delle Province autonome si avvarranno dei fondi di cui alla legge n.
388/2000.
Art. 11
/>
Disposizioni relative alla provincia autonoma di Trento
1. La presente direttiva trova
applicazione nel territorio della provincia autonoma di Trento nel rispetto del proprio ordinamento e statuto di
autonomia. "