Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 del Decreto - Legge 6
dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti
pubblici. &
nbsp; &n
bsp;
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sp; &nbs
p; "Art. 5
Introduzione dell'ISEE per la
concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle
famiglie
1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le
modalita' di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la
rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonche' della percezione di somme anche se esenti da
imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonche' le
provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai
soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i
requisiti reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti
nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in
favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani. "