Legge Regionale

Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione

Legge Regionale

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L'URP  informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 18.2.2020, con propria delibera n.327, ha approvato la Legge Regionale recante: "Interventi regionali di tutela e valorizzazione processioni della settimana santa: le settimane sante pugliesi patrimonio immateriale della Regione", non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Per opportuna conoscenza, si trascrive qui di seguito il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della succitata legge regionale:

                                                                           "Art. 1

                                                                  Oggetto della legge

1. La Regione Puglia considera i riti e le processioni della settimana santa come proprio patrimonio immateriale. In attuazione della convenzione della Organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la Regione tutela e valorizza le processioni e i riti della settimana santa e contribuisce alla loro conservazione e promozione, promuovendo iniziative e facilitandone l’esercizio al fine di garantirne la più ampia diffusione.

                                                                           Art. 2

                                                    Programma pluriennale di intervento

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente competente e nel rispetto dei criteri e delle modalità prescritti dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, approva il programma triennale integrato di intervento nel settore delle processioni e dei riti della settimana santa pugliese e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

                                                                         Art. 3

                                                                Elenco regionale

1. La Regione provvede a istituire un elenco regionale dei soggetti che organizzano processioni e riti della settimana santa. Potranno aderire all'elenco, in settori differenti, tutti coloro che organizzano processioni e riti della settimana santa: diocesi, parrocchie, confraternite o associazioni costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro.

2. La Regione, con apposito regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per la concessione di contributi e finanziamenti avvantaggiando, tra quelli iscritti all'elenco, i riti e le processioni che per storia, per tradizione, hanno origine più remota e continuità nello svolgimento.

                                                                           Art. 4

                                                              Contributi e finanziamenti

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede annualmente contributi in favore di quanti, iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 3, nei limiti del 70 per cento della spesa rendicontata, con esclusione delle somme già coperte da altri contributi o finanziamenti di qualsiasi natura, e comunque nei limiti delle somme disponibili in bilancio, per la promozione in Italia e all’estero degli eventi:

a) per attività di studio e attività culturali, anche fuori dai confini regionali, legate a riti della settimana santa pugliese;

b) per la realizzazione degli eventi;

c) per la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento delle origini della ritualità;

d) per la realizzazione di cd, dvd, applicazioni e altro materiale multimediale contenenti notizie utili a quanti intendono assistere allo svolgimento degli eventi.

                                                                            Art. 5

                                                       Vincolo di destinazione dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui all’articolo 4 e non possono essere utilizzati per altre finalità.

                                                                            Art. 6

                                                             Finanziamento degli interventi

1. Per le finalità della presente legge, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per il corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila, con riduzione dello stanziamento di pari importo dal “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1. Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)), l’importo del fondo è ridotto di euro 250 mila.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti dalle leggi annuali e pluriennali di bilancio."

 

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