Legge Regionale “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”

approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 giugno 2020

Dettagli della notizia

L'URP  informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 16 giugno 2020, con propria delibera n.342, ha approvato la legge regionale recante:“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1,2,3,4, 5, 6, 7, e 8 della succitata legge regionale:

 

 

                                                                                " Art. 1

                                                                         Principi e finalità

1. La Regione Puglia riconosce, promuove e sostiene la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.

2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

                                                                                   Art. 2

                                                                               Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.

                                                                                        Art. 3

                                                                       Azioni della Regione Puglia

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l’assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:

a) che siano espressione di percorsi partecipativi;

b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell’opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

                                                                                      Art. 4

                                                    Elenco degli spazi disponibili per interventi di Street Art

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal Comune. L’elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L’elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, nonché in una specifica sezione del portale web della Regione Puglia di cui al successivo articolo 6.

                                                                                 Art. 5

                                                             Premio “Best Street ArtWork”

1. È istituito il premio regionale “Best Street ArtWork”, attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio pugliese.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 7 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

                                                                               Art. 6

                                                          Catalogo delle opere di Street Art

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nella carta dei beni culturali pugliesi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j), della legge regionale 25 giungo 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).

                                                                             Art. 7

                                                              Disposizioni di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all’articolo 3;

b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell’elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all’articolo 4;

c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio “Best Street ArtWork” di cui all’articolo 5;

d) modalità di ricognizione e censimento di cui all’articolo 6;

e) ogni altro aspetto relativo all’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

                                                                               Art. 8

                                                                   Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 2020, per un ammontare complessivo di euro 100 mila, si provvede con le risorse stanziate nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, capitolo 501011.

2. La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020."

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