Legge regionale:"Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Approvata dal Consiglio Regionale il 26.3.2012

Dettagli della notizia

L'URP  informa che il Consiglio Regionale della Puglia, con propria delibera n. 83 del 26

marzo 2012, ha approvato la legge regionale "Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e

commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica".


Tale legge regionale non

è stata ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.


Per opportuna conoscenza, si

trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3 della succitata legge

regionale.


 


 


           

                    &

nbsp;             "Art. 1

Modifiche e

integrazioni all'articolo 3 delia legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54


1. L'articolo 3

(Norme per I'emanazione del bando di concorso) delia legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per I'assegnazione

e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito

dal seguente:


"Art. 3 (Procedimento di assegnazione)


1. II Comune

assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico.

Più Comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra

-comunale.


2. II bando è adottato con cadenza almeno quadriennale entro il 30

ottobre, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui territorio. In caso di

mancato

rispetto di tale termine da parte di un Comune sui cui territorio insistano alloggi disponibili o

in corso di costruzione, all'emanazione del bando provvede I'ente gestore territorialmente competente, previa diffida

delia Regione e con oneri a carico del Comune.


3. II Comune pubblica il bando all'Albo

telematico per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi

compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e I'affissione presso Ie sedi dell'ente gestore

territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sui territorio. II Comune

dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla Regione.


4. Entro novanta

giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, I'ufficio comunale competente provvede a formulare

la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando.

/>


5. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione delia graduatoria

provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alia Commissione provinciale di cui all'articolo 2, per il tramite

dell'ufficio comunale competente. II medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso,

trasmette lo stesso, unitamente alia proprie controdeduzioni e a ogni documento utile alia definizione del ricorso,

alla Commissione di cui all'articolo 2.


6. La Commissione, entro e non oltre il termine di

sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

/>


7. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere

delia Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

/>


8. La graduatoria provvisoria e quella definitiva sono pubblicate nelle stesse forme in

cui è pubblicato il bando.


9. La Giunta regionale può autorizzare i

Comuni a emanare bandi speciali per I'assegnazione di alloggi specificatamente individuati in dipendenza di particolari

esigenze, indicando altresì  requisiti aggiuntivi.".



/>


                

;                    

                    &

nbsp; Art. 2

/>
                   &

nbsp;       Modifiche all'articolo 5 della l.r. 54/1984


1.

L'articolo 5 (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità) della I.r. 54/1984 è

sostituito dal seguente:


"Art. 5 (Commissione provinciale di edilizia residenziale

pubblica)


1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione

competente per i ricorsi avverso I'assegnazione di alloggi e la graduatoria provvisoria di assegnazione, nonchè

per i ricorsi avverso I'annullamento dell'assegnazione e la decadenza dall'assegnazione. La Commissione, nominata con

provvedimento di Giunta regionale, è composta da:

a) un rappresentante regionale con qualifica

dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un

voto che vale doppio in caso di parità;

b) un rappresentante designato dall'ANCI fra i dirigenti dei

comuni ricadenti nell'ambito del territorio provinciale;

c) quattro rappresentanti designati dalle

associazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative a livello nazionale e/o regionale, con qualificata

esperienza nel settore;

d) un rappresentante designato dall'ente gestore

territorialmente

competente, con qualifica dirigenziale;

e) un segretario, designato dai Comuni interessati d'intesa tra i

medesimi, senza diritto di voto.


2. Ai lavori della Commissione partecipa, con diritto di

voto,

il responsabile del procedimento del comune interessato.


3. Le designazioni

dei componenti di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta inoltrata agli enti e associazioni

da parte del dirigente del Servizio regionale competente. Per i comuni che afferiscono a più enti gestori, la

designazione del rappresentante di cui al punto c) del comma 1 è effettuata con atto congiunto degli enti

gestori territorialmente competenti. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e tre

componenti.



4. Non possono essere nominati componenti delia Commissione coloro i quali ricoprono

incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi

nell'ambito territoriale in cui si svolge I'attività della Commissione stessa.


5.

La Commissione resta in carica tre anni.


6. II comune sede delia Commissione provvede a istituire la



segreteria .


7. I costi per il funzionamento delia Commissione gravano sui comuni

delia provincia, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune.


8. Ai

componenti della Commissione è corrisposta un'indennità definita con provvedimento di Giunta

regionale, sentita I'ANCI, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delia presente legge.

/>


9. Le Commissioni di cui all'articolo 5 delia I.r. 54/1984 restano in carica per il tempo

necessario alla chiusura dei procedimenti in corso e comunque non oltre i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

delia presente legge. Le eventuali pendenze in essere oltre il termine di scadenza sono trasferite ai responsabili del

procedimento del comune interessato.".

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;    Art. 3


                 

;                    

     Abrogazione di norme


1. Dalla data di entrata in vigore delia

presente legge sono

abrogate Ie seguenti disposizioni:

a) articolo 4 (Contenuti e istruttoria delle

domande) della I.r. 54/1984;

b) articolo 12 (Commissione per la formazione delle graduatorie e per la

mobilità) della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per I'esercizio

finanziario 2000);

c) i seguenti periodi del comma 20 dell'articolo 3 (Disposizioni varie) della legge

regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale

2008 - 2010 della Regione Puglia), come integrato dall'articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1

(Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40: "Le Commissioni per la

formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui

all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per I' assegnazione e la determinazione dei canoni

di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono soppresse ad eccezione di quelle aventi sede nei

comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Leece e Taranto. Tutti i compiti e Ie funzioni delle commissioni soppresse sono

trasferiti alle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità già istituite presso i

comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Leece e Taranto secondo i rispettivi ambiti provinciaIi. A queste ultime Ie commissioni

soppresse devono trasferire tutte Ie pratiche e Ie graduatorie ancora non definite entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore delia presente legge. Presso il comune di Andria e altresì mantenuta la commissione per la

formazione delle graduatorie e per la mobilità con Ie competenze della commissione precedentemente

insediata";

d) articolo 57 (Modifiche all'articolo 5 delia l.r. 54/1984) della legge regionale 4 agosto

2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2004) ;

e)

comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 marzo 2009, n. 5 (Norme urgenti in materia di regolarizzazione del

rapporto locativo e proroga delle commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi

di edilizia residenziale pubblica (ERP);

f) legge regionale 25 luglio 2011, n. 18 (Proroga del mandato ai

presidenti e componenti delle Commissioni per la formazione delle graduatorie e per la mobilità ex articolo 5

delia legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54)".



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