Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il
testo dell'art.1 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e della competitività"):
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bsp; "Art. 1
Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del
principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che
prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non giustificati da un interesse generale,
costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non
proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e programmazione
territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita'
pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o
l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul
mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita', ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra
gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
2. Le
disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche
sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle
perseguite finalita' di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa
economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute,
all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta', alla
dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con
gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1
e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua
relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare
entro il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per individuare le attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e
disciplinare i requisiti per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello
Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'.
In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le
Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013,
il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo
20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di
cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. Le Regioni a statuto
speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi
statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e
cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di
attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita' specificamente
sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente."