Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica

Articolo 35 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la competitività ")

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Si riporta qui di seguito, per opportuna conoscenza, il

testo dell'articolo 35 del decreto - legge 24.1.2012 n.1, convertito nella legge 24.3.2012 n.27

("Disposizioni urgenti per la concorrenza, losviluppo delle infrastrutture e la

competitività").


 


           

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Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei

debiti

pregressi delle amministrazioni statali, nonche'

disposizioni in materia di tesoreria unica.

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1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi

ed esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure:

a) i

fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui

all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni

e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il

medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni

di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'

speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di

bilancio». Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare,

secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;



b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti

creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),

anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla

presente lettera puo' essere incrementato con corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per l'attuazione delle (( disposizioni di cui ai

periodi precedenti )) e sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le

modalita' di versamento al titolo IV

dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore dei

titoli di Stato assegnati, con utilizzo della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli

di cui alla

presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli di Stato indicate

nella Legge di bilancio.

2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi intermedi,

maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di

contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo di euro 1.000 milioni mediante riassegnazione

previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 740 milioni

delle risorse complessivamente

disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778

«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di euro

260 milioni mediante utilizzo del risparmio

degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'art. 10 del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.

3.

All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede con la

disposizione di cui al comma 4.

(( 3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre

a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori

le

rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di

crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e

rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo

precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate. ))

4. In relazione alle maggiori entrate

rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica

disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, (( pubblicati nella Gazzetta Ufficiale

n. 304 del 31 dicembre 2011, )) concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione

dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza

pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto dall'articolo 28, comma

3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (( convertito, con

modificazioni, dalla )) legge 22

dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

La quota di

maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma

resta acquisita al bilancio dello Stato.

5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede

alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione

autonoma dei Monopoli di Stato la massima flessibilita' organizzativa, le stesse possono derogare a quanto previsto

dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla

legge 30

luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita' finanziaria, prevedendo,

ove necessario, la relativa compensazione, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di

altri fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo periodo, del citato

decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare la flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle

pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto

organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto conto dei

criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello

dirigenziale generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201,

convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

7.

Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' soppresso.

8. Ai fini della

tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il

regime di tesoreria unica previsto

dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi

pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse

dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti da

operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in

conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.

9. (( Alla data

del 29 febbraio 2012 )) i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il

50 per cento delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del

presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il

versamento della quota rimanente deve essere effettuato (( alla data del 16 aprile 2012)). Gli eventuali investimenti

finanziari individuati con decreto

del (( Ministero )) dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro

da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30

giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale. Gli enti

provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi

tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012. (( Sono fatti salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data di

entrata in vigore del presente provvedimento. ))

(( 10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici

di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operativita' alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29

ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della

residua quota delle disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesorieri e cassieri

continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. ))



11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di

responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano (( le disposizioni di cui ai commi 8 e 9

del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di cui al comma 9, i

tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le

risorse esigibili depositate presso gli stessi

trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale. ))

12. A

decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle universita', comprese quelle dei

dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.



13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai

precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di

entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando

la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.

Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed

organismi hanno diritto di recedere dal contratto."







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