L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012, è
stato pubblicato il decreto 16 marzo 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
recante:"Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto - legge 6 luglio 2011, n.98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111".
Tale decreto disciplina la materia inerente alle vendite ed
acquisti di beni immobili da parte delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, ad esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio
sanitario, nonchè del Ministero degli Affari Esteri per i beni immobili siti all'estero
Entro
il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni devono far pervenire al Ministero dell'Economia un piano triennale di
investimenti che comprenda per ogni anno gli acquisti e le vendite che si vogliono effettare.
Il piano
può essere aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno.
La realizzazione dei singoli piani è
subordinata però alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuare
mediante decreto del ministero dell'economia entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei
piani.
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto ministeriale
suddetto.
 
;
"Art.
1
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p;  
; Ambito soggettivo
1. Ii presente decreto disciplina le attivita' di acquisto e di vendita di
immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuate sotto qualsiasi forma sia diretta, sia indiretta, da parte delle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero
degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.
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sp; &nbs
p;  
; Art.
2
&nbs
p;  
; Piani di investimento
1. Le Amministrazioni individuate ai sensi
dell'art.1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento de11a
Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento che evidenzi, per
ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Per l'anno in corso i piani di investimento sono
presentati entro il 31 marzo 2012.
2. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno,
eventuali aggiornamenti del piano.
3. Il piano distingue, sia per gli acquisti, sia per le vendite,
tra operazioni dirette ed operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le
operazioni di acquisto e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' liquide provenienti dalle vendite.
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4. La realizzazione dei singoli piani e' subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da adottarsi entro
sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.
5. Le operazioni indicate nell'allegato A,
parte integrante del presente decreto, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere
poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al ministero nel caso in cui questa non abbia
formulato osservazioni. Analogamente i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore ad euro 500.000
possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente.
6. Ai fini del coordinamento
dell'accesso ai mercati finanziari, il piano indica i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si
realizzeranno.
7. Le disposizioni di cui a11'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano aile procedure di vendita e di
acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte, entro il 31 dicembre
2011, dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle
operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro e
Dipartimento delia Ragioneria generale delia Stato. Le disponibilita' rivenienti dalle suddette vendite devono essere
esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.
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&nb
sp; &nbs
p; Art.
3
&nbs
p; Modalità
di comunicazione
1. I piani triennali di cui all'art. 2, comma 1, nonchè le comunicazioni di
cui all'art.2, comma 5 vengono inviate con posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
href="mailto:rgs.art12@pec.mef.gov.it">rgs.art12@pec.mef.gov.it;
href="mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it">dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it