L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.274 del 24 novembre 2011, è stato pubblicato il decreto 14
novembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante:"Modifica dei Fogli di vvertenze
approvati con decreto del 5 agosto 2010, per il pagamento di somme iscritte al Ruolo", con il quale sono
modificate le avvertenze di cui all'alegato approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato 5 agosto 2010, nella sezione relativa alle modalità di presentazione del
ricorso.
Ecco il testo dell'allegato 1 del suindicato decreto
ministeriale:
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p; "Allegato 1
RUOLI EMESSI DA AAMS - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO (Per il recupero dei crediti tributari) - FOGLIO AVVERTENZE.
Richiesta di informazioni e di
riesame del ruolo in autotutela.
Per questa cartella di pagamento e' possibile chiedere informazioni
all'ufficio che ha emesso il ruolo, (indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli
addebiti»). A tale ufficio potra', inoltre, essere presentata istanza di riesame per chiedere l'annullamento del
ruolo; l'istanza non interrompe ne' sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.
Il
responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e' il direttore dell'ufficio, indicato nell'intestazione
della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti», o un suo delegato.
Quando
e come presentare il ricorso.
Quando presentare il ricorso.
Il contribuente che vuole impugnare
il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro sessanta giorni dalla data (articoli 18-22, decreto
legislativo n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° settembre di ogni anno (art.
1, legge n. 742/1969).
Se prima della notifica della cartella il contribuente ha ricevuto la notifica di
un avviso di accertamento, di un avviso liquidazione, di un provvedimento di irrogazione sanzioni o di altro atto
per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilita', può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi
propri.
A chi presentare il ricorso.
Il contribuente
deve:
intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale
territorialmente competente (art.
4, decreto legislativo n.
546/1992) ;
notificare il ricorso all'ufficio che ha emesso il ruolo,
indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio degli addebiti», spedendolo per posta in
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all'impiegato addetto
dell'ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite ufficiale giudiziario;
notificare il ricorso
all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attivita' (ad esempio, vizi
relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per posta in plico raccomandato senza
busta con avviso di ricevimento, o tramite ufficiale giudiziario.
Nel ricorso devono essere
indicati:
la Commissione tributaria provinciale;
le generalita' del ricorrente;
il codice
fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
il rappresentante legale, se si tratta di
società o ente;
la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
/>
l'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente o del difensore incaricato;
l'Ufficio
e/o l'Agente della riscossione contro cui si ricorre;
il numero della cartella di pagamento;
i motivi del ricorso;
la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale;
/>
la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.
E' opportuno che il contribuente
alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.
N.S. -
Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente
assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del decreto
legislativo n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le
sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro
ammontare.
Costituzione in giudizio
Il contribuente,
entro trenta giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilita' - costituirsi in giudizio,
cioe' deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo
per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Il fascicolo deve
contenere:
l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la
copia del ricorso se e' consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente il contribuente
deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
la fotocopia della ricevuta del
deposito 0 della spedizione per raccomandata postale;
la fotocopia della cartella di pagamento.
Prima
di costituirsi in giudizio il contribuente e' tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della
controversia (art. 13, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002). Questo valore e'
determinato secondo le modalita' indicate al punto N.B. del paragrafo «Dati da indicare nel ricorso» e deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito. Il contributo unificato e' pagato secondo le modalita' indicate nell'art. 192 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002.
La ricevuta del versamento va allegata al ricorso al momento della costituzione
in giudizio.
Chi perde in giudizio puo' essere condannato al pagamento delle spese.
N.S. - Se nel
ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di
fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato e' aumentato della meta'
(art. 13, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002).
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Sospensione del pagamento
Il contribuente che propone ricorso
puo' chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e
successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di
sospensione del pagamento:
sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione deve essere presentata in
carta semplice all'ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al «Dettaglio
degli addebiti»;
sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella puo'
causare un danno
grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione deve essere proposta alia Commissione tributaria provinciale a
cui viene presentato il ricorso. L'istanza puo' essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in
questo caso, il contribuente deve notificare l'istanza all'Ufficio o all'Agente delia riscossione contro cui ha
proposto ricorso e depositarla presso la segreteria delia Commissione tributaria provinciale con le stesse modalita'
previste per il ricorso."