Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

Articolo 1 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo")

Dettagli della notizia



Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il

testo dell'articolo 1 del decreto - legge 9 febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di

semplificazione e di sviluppo"):

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sp;      " Art. 1 



 Modifiche alla legge 7 agosto 1990,

n. 241 in materia di       conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

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1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai

seguenti:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del

processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio

inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o

tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale,

nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

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9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui

attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si

considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al

funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per

la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui

al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento

attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai

sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per

tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsti

dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato

il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.".

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2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi

pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano."



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