L'URP
rende noto che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 28 febbraio 2012, con propria delibera n.77,
ha approvato la legge regionale recante:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre
2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)", composta da un solo articolo, che di seguito si riporta
per opportuna
conoscenza:
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"Art.1
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1. Alla legge regionale 14 dicembre 2011, n.37 (Ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 (Funzioni della Provincia), dopo
le parole “all’articolo 5, lettere e), f)” è inserita la seguente lettera: “g)”;
/>
b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 (Funzioni del Comune), dopo le parole: “con il concorso
del volontariato” sono inserite le seguenti: “per l’attuazione delle politiche sociali, educative,
ambientali e territoriali” e dopo le parole: “nuove modalità di intervento” sono soppresse le
seguenti: “nelle periferie e”;
c) al comma 1 dell’articolo 5 (Funzioni e compiti dei corpi e
dei servizi di polizia locale), dopo le parole “violano le leggi”, le parole: “o i regolamenti”
sono sostituite dalle seguenti: “, i regolamenti e le ordinanze”;.
d) alla lettera “g)”
del comma 2 dell’articolo 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, intendendo per territorio di
competenza l’intera rete stradale ricadente nel territorio ‘provinciale’ per la polizia
provinciale e ‘comunale’ per la polizia municipale, indipendentemente dalla sua classificazione;”;
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e) al comma 7 dell’articolo 5 è soppresso l’ultimo periodo;
f) al comma 1
dell’articolo 10 (Comunicazione esterna dell’attività della polizia locale), la parola
“istruttorio” è sostituita dalle seguenti: “investigativo e della normativa sulla
privacy”;
g) al comma 3 dell’articolo 11 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale), la
parola ”esclusivamente” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e delle forze
dell’ordine di pari grado”;
h) al comma 4 dell’articolo 11, le parole: “nei confronti
di personale proveniente dall’area di vigilanza – polizia locale” sono sostituite dalle seguenti:
“in conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 6”;
/>
i) al comma 5 dell’articolo 11, le parole: “norme contenute nella presente legge e nei regolamenti
attuativi” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali”;
j) l’articolo 17 (Riserva di quote di edilizia residenziale) è abrogato;
/>
k) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 (Commissione tecnico-consultiva per la polizia locale), le
parole: “tre comandanti, in rappresentanza“ sono sostituite dalle seguenti: “due rappresentanti”;
l) dopo il comma 2 dell’articolo 24 (Disposizioni transitorie) è inserito il seguente:
/>
“2 bis. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi si applicano, comunque, anche in
mancanza di adeguamento.”;
j) il comma 3 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
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“3. La Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 19 è insediata entro il 30 giugno
2012.”.