PO 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Modifica Avviso.

Determinazione del Dirigente Regionale Servizio Ricerca e Competitività 24 novembre 2009, n. 10

Dettagli della notizia

L'URP  comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 190 del 26 novembre 2009, è stata

pubblicata la determinazione del Dirigente Regionale Servizio Ricerca e Competitività 24 novembre 2009, n. 10, con

oggetto:PO 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 -

Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Modifica Avviso.



Con la determinazione dirigenziale suindicata si è deciso quanto

segue:


"- di adeguare l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento

promossi dalle Micro e Piccole Imprese", approvato con determinazione n. 192 del 10/04/09 e pubblicato sul Burp n. 62 del

23/04/2009, al Regolamento Regionale n. 19 del 10/08/09 e alla DGR 1920/09;



- per l'effetto di

introdurre nell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese",

le opportune modificazioni ed integrazioni:



- l'art. 4 comma b) è così modificato:

b)

imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:

-

esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di

vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;

- esercizi commerciali di

vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251

a 600 mq (LR n. 11/2003).

- servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività

economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.5";

- attività di commercio

elettronico; per commercio elettronico si intende l'attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e

per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l' utilizzo di un portale o sito web

(e-commerce);



- l'art. 4 comma c) è così modificato:

c) imprese, non iscritte negli albi

di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla

sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei servizi di comunicazione ed

informazione di cui alla sezione "J", le imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (Codice 88.91), le

imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili (Codice 88.10.00) e le imprese

che realizzano investimenti per ludoteche per intrattenimento bambini (Codice 93.29.90) della "Classificazione delle

Attività economiche ATECO 2007".



- L'art. 8 è così modificato:

1. La forma e l'intensità

delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 13 del regolamento, che di seguito si riporta:

/>
1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

a) Il

40% per le microimprese;

b) Il 30% per le piccole imprese.

2. l'aiuto sarà erogato in forma di

contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto

Finanziatore.

3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate

Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore"

il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato dell'1,00%. Tale contributo,

che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere

superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a

completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo in conto impianti di cui al comma 2 comprenderà

l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari,

attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello

stabilimento.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto

impianti di cui al comma 2 sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto

dell'eventuale periodo di preammortamento) di:

a) sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione,

all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;

b) quattro anni per i finanziamenti destinati

all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente

saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

/>
a) euro 400.000,00, in caso di microimprese;

b) euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.

8.

Alle microimprese - con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere

erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell'investimento e

all'importo massimo di euro 15.000,00.



2. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili con

gli aiuti de minimis di cui all'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia), del Regolamento n. 24 del 21 novembre

2008 pubblicato sul BURP n. 182 del 25 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento medesimo.



/>
- Il comma 6 dell'art. 10 è così modificato:

- L'invio della domanda di agevolazione e della

documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione

del finanziamento.



- Viene introdotto l'art. 15 che cosi recita:

- a tutte le domande di

agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 marzo 2010, si applicano le seguenti disposizioni:

/>
1. I massimali di aiuto di cui al 1° comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le

lettere a) e b) sono aumentati:

a) al 45% per le microimprese;

b) al 35% per le piccole imprese.

/>
2. I limiti di cui al 7° comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b)

sono aumentati:

a) a euro 600.000,00, in caso di microimprese;

b) a euro 1.000.000,00, in caso di

piccole imprese.

3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del

19 gennaio 2009, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non

potrà essere superiore al 20% dell'investimento in macchinari ed attrezzature e all'importo massimo di euro 50.000,00.





- di confermare in ogni altra sua parte l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di

investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese", pubblicato sul Burp n. 62/09."



/>




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