PO FESR 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Approvazione versione ...

delle "Linee Guida delle procedure amministrativeì di gestione del Titolo II".Determinazione del Dirigente Regionale Servizio Ricerca e Competitività  19 luglio 2010, n. 721

Dettagli della notizia

L'URP rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 22 luglio 2010, è stata pubblicata la

determinazione del Dirigente Regionale Servizio Ricerca e Competitività  19 luglio 2010, n. 721, recante: Avviso

per l'erogazione di "Aiuti ai   programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Approvazione

versione 1.03

delle "Linee Guida delle procedure amministrativeì di gestione del Titolo

II".



Possono beneficiare degli interventi agevolativi le microimprese

ed imprese di piccola   dimensione, così come definite dall'articolo 10 del Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (di

seguito Regolamento).

La microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo

oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. La piccola impresa è un'impresa che occupa meno di

50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.

In

particolare, rientrano in questo strumento agevolativo le imprese appartenenti alle seguenti categorie:

a)

imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui   alla legge 443/85;

/>
b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività :

/>
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di vicinato (superficie di vendita non superiore a

250 mq);

- esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1 (superficie di vendita

da 251 a 600 mq ai sensi della LR n. 11/2003);

- servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della

"Classificazione delle Attività  economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e

"56.10.5";

- attività  di commercio elettronico (e-commerce).

c) imprese, non iscritte negli

albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività  manifatturiere di cui

alla sezione "C", il settore delle

costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei

servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" le imprese che realizzano investimenti per

Servizi Asili Nido (Codice 88.91), le imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e

disabili (Codice 88.10.00) e le imprese che realizzano investimenti per ludoteche per

intrattenimento bambini

(Codice 93.29.90) della "Classificazione delle Attività  economiche ATECO 2007".

2. Investimenti

ammissibili

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

a. alla creazione di una nuova

unità  produttiva;

b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità  produttiva esistente;

c. alla

diversificazione della produzione di un'unità  produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;

d. ad un cambiamento

fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità  produttiva esistente.

Il progetto di

investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi

prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.

3. Cumulabilità  con altri aiuti



Gli aiuti di cui al presente contributo sono cumulabili con gli aiuti de minimis di cui all'art. 4, lettera f)

(aiuti in forma di garanzia), del Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 pubblicato sul BURP n. 182 del 25 novembre 2008,

ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento medesimo, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità  superiore

a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli "Orientamenti di aiuto di stato a

finalità  regionale", dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al "Regolamento generale di

esenzione" o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

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