Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 5 del Decreto -
legge 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), riguardante Posta
elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti.
" Art. 5
Posta elettronica certificata
- indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti
1. L'obbligo di cui
all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese individuali
che si iscrivono al
registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare,
presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il
31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa
individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della
sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia
integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle
imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo
scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita'
telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo
sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a partire dagli elenchi di
indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC e' consentito alle pubbliche amministrazioni, nonche' ai
professionisti e alle imprese in esso presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa
dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione
del registro imprese e ne definisce con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le modalita' di accesso e di aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma
4 sono anche definite le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice
nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al
fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».