"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali".

Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24

Dettagli della notizia

L'URP  informa che nel Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012, è stata pubblicata la legge regionale 20 agosto 2012, n.

24, recante: “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici

locali”.


Riportiamo qui di seguito l'articolo 1 che si occupa dei principi e finalità

della  legge regionale

n.24/2012:


 


                                                "Art. 1



                                       

Principi e finalità


1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei  servizi

pubblici locali a rilevanza economica con  l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la

salvaguardia  dei diritti degli utenti, l’uso efficiente

delle risorse e la protezione

dell’ambiente.

2. La presente legge regolamenta e organizza,  in conformità con i principi

definiti dalla disciplina  dell’Unione europea e in attuazione della disciplina  statale, lo svolgimento

dei servizi pubblici locali di  rilevanza economica.

3. Sono sottoposti alla presente legge i

servizi  di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto  pubblico locale.


4.

I servizi sono organizzati ed erogati all’interno  di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di 

consentire economie di scala e di differenziazione  idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 5. I

soggetti cui viene affidata la gestione dei  servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi

ai principi dell’UE e alle  vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti,  volte a garantire un

effettivo sviluppo della concorrenza  nella salvaguardia del diritto di accesso universale  ai servizi pubblici

e dei diritti degli utenti.

6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione  con

l’Autorità garante della concorrenza e  del mercato, con le autorità nazionali preposte

alla  regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con  gli enti locali.

7. La programmazione e

l’organizzazione dei  servizi pubblici locali di cui alla presente legge è  riservata

all’Organo di governo d’ambito di cui  all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel



rispetto delle prerogative assegnate alla Regione  dalla legislazione statale. La regolazione e il

controllo  sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano  all’Autorità regionale di cui

all’articolo 7  (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative

della Regione,

delle comunità e degli enti locali.

Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le 

competenze amministrative in materia di concessioni  e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli  enti

locali dalla legislazione nazionale e regionale.

8. Nel presente capo sono riportate le norme  comuni a

entrambe le tipologie di servizi pubblici  oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni 

dettate, per ognuna di esse, nei capi

secondo e terzo. "

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

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