L'URP informa che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012, è stata pubblicata la legge regionale 20 agosto 2012, n.
24, recante: “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici
locali”.
Riportiamo qui di seguito l'articolo 1 che si occupa dei principi e finalità
della legge regionale
n.24/2012:
"Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi
pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la
salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente
delle risorse e la protezione
dell’ambiente.
2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi
definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
3. Sono sottoposti alla presente legge i
servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale.
4.
I servizi sono organizzati ed erogati all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 5. I
soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi
ai principi dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un
effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici
e dei diritti degli utenti.
6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte
alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali.
7. La programmazione e
l’organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata
all’Organo di governo d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel
rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il
controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all’Autorità regionale di cui
all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative
della Regione,
delle comunità e degli enti locali.
Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le
competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti
locali dalla legislazione nazionale e regionale.
8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a
entrambe le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni
dettate, per ognuna di esse, nei capi
secondo e terzo. "