Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, recante:"Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degl...

e modalità  di scelta dell'organo di revisione economico - finanziario. Decreto 15 febbraio 2012, n.23 del Ministero dell'Interno

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L'URP  comunica che nella Gazzetta

Ufficiale n.67 del 20 marzo 2012, è stato pubblicato il decreto 15 febbraio 2012, n.23, del Ministero

dell'Interno, avente ad oggetto: Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-

legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148,

recante:"Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo

di revisione economico - finanziario".



Con tale provvedimento viene

istituito presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori

dei conti degli enti locali in cui saranno iscritti su richiesta coloro iscritti nel registro dei revisori legali

nonchè gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.


L'iscrizione nel

suddetto elenco, articolato a livello regionale, avviene solo dopo aver accertato il possesso dei  requisiti

previsti in relazione alla tipologia e alla dimensione dei comuni che vengono raggruppati nelle seguenti fasce

:


fascia 1: comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:


fascia 2: comuni con popolazione

compresa tra 5000 e 14.999 abitanti; unioni di comuni e comunità montane;


fascia 3:  comuni con

popolazione da 15.000 abitanti in sù, nonchè province.


Si può essere iscritti, se si hanno

i requisiti previsti per l'inserimento in ciascuna fascia (vedi articoli 3 e 4 del decreto), in una o più

fasce.


L'articolo 5 del decreto, che qui di seguito si riporta, si occupa della scelta dell'organo

di revisione economico -

finanziario


 


             &nbs

p;                    

;                 "Art.

5


         Scelta dell'organo di revisione economico -

finanziario



I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione

a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione

dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento

per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della

scadenza dell'incarico del proprio organa di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del

governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo

procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata

dall'incarico, la comunicazione dovra' essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo

a tale cessazione.

3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il

giorno in cui si procedera' alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in

seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura

tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali

dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da

rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali e' designata per

la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualita' di

rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.

4. Dell'esito del

procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato,

affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i

soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilita' di cui all'articolo 236 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto

legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

"




 


 


Nei casi di composizione

collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal

componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual

numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si e' gia'

svolto l'incarico.


 


La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti

locali e' presentata al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a

mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione

e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il

possesso dei requisiti previsti. 


Il  modello di domanda dovra' prevedere la possibilita'

per

richiedente di indicare, nella regione di riferimento

I'iscrizione, uno o piu' ambiti

territoriali provinciali per i quali  intende manifestare indisponibilita' ad assumere l'incarico. 

/>


Il  termine per la presentazione delle domande verrà pubblicato  con apposito

 avviso nella Gazzetta Ufficiale  e sarà pubblicizzato anche sulle pagine del sito internet

del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.




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