Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l...

Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19.10.2011

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L'URP  segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.28  del 3 febbraio 2012, è stato

pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19.10.2011, recante:" Regolamento per la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,

comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122."



Per opportuna conoscenza si trascrive di deguito il testo degli

articoli 1-2-3-4-5 del succitato

D.P.R.


                 &n

bsp;                   &nb

sp;             "Capo I



/>
                   &

nbsp;            Ambito di riferimento […]

/>


                

;                    

                Art. 1





/>
                   &

nbsp;               Ambito di applicazione

/>


1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del

Ministro delle attivita' produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;            Capo II



/>
          Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue

/>


 


           &nb

sp;                   &nbs

p;                    Art.

2





          Criteri di assimilazione alle

acque reflue domestiche




1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e

dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue

domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e

quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si

svolgono

attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono

esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di

attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in

assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.



/>


                

;                    

                  Capo II

/>


              Disposizioni in materia di

scarichi di acque reflue

/>


 


           &nb

sp;                   &nbs

p;                    

; Art. 3





Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

/>



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza,

qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta 

all'autorita' competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

a) le

caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze

scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella

relativa istanza;

b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione;

c)

le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita';

d) gli impianti aziendali di trattamento

delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

e) la localizzazione dello scarico.

2. La

modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti

sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



/>


 


           &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Capo III



/>
                  

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

/>


 


           &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;    Art. 4





       Semplificazione della

documentazione di impatto acustico




1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la

documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa

rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense,

attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che

utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo

di  strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di

impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta  ferma la facolta'

di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26

ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di  emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per

le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti

dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato

adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del  1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8,

commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui

le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del

territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6,

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.



/>


                

;                    

             Capo IV



/>
                   &

nbsp;                Disposizioni attuative



/>


 


           &nb

sp;                   &nbs

p;                   Art. 5

/>


/>
                   &

nbsp; Sportello unico per le attivita' produttive




1. Le imprese presentano le

istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale

esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la

pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata,

e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.





/>


                

;                    

               Capo IV



/>
                   &

nbsp;                  

Disposizioni attuative

/>


                

;                    

                Art. 6





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;     Monitoraggio



1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la

semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni

imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.

2.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli

atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

/>
osservare."





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