Regolamento recante i requisiti e le modalità  di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.1...

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159

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L'URP informa che

nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2010 - Supplemento Ordinario n.227, è stato pubblicato il decreto del

Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.159, recante:"Regolamento recante i requisiti e le modalità  di

accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."


Si riporta di

seguito  il testo  del Decreto del   Presidente della Repubblica, comprensivo del relativo allegato.

/>
                                        


                            "IL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA



"Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo

comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 dicembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;



Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito, con modificazioni, dal1a 1egge 2 aprile

2007, n. 40;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;



Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

/>
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi

nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;



Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle sviluppo economico e del Ministro per la

semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;



/>


                                                                                       Emana

                                                     il seguente

regolamento





                                                                                       Art. 1

/>
                                                                             Definizioni





1. Ai fini del presente

regolamento si intende per:

a)  «agenzia per le imprese » (di seguito denominata:  «Agenzia »): il soggetto privato

accreditato di cui all'articolo 38, commi 3, lettera c), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei

procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la

trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività  di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di

impresa;

b)  «amministrazioni »: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti

pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;



c)  «camere di commercio »: le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

d)  «decreto-

legge »: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

/>
e)  «"SCIA": la segnalazione certificata di inizio attività  ai sensi dell'articolo 19 della legge 7

agosto 1990, n. 241, in cui la

ricevuta della segnalazione »;

f)  «dichiarazione di conformità  »:

l'attestazione della

sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la

trasformazione, il trasferimento e la dell'esercizio dell'attività  di impresa;

g)  «Regolamento SUAP »:

regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai

sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge;

h)  «registro imprese »: il registro di cui all'articolo 8

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in

conformita' agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente

del Tribunale del capoluogo di provincia;

i)  «sportello unico per le attivita' produttive » (di seguito

denominato:  «SUAP »): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative

riguardanti la sua attivita' produttiva, che fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche

amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

l)  «portale »: il sito web, individuato dal Regolamento

SUAP, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e

interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;

m)  «accreditamento »: attestazione resa dal

Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attivita'

previste dal presente regolamento.

.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e'

stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di

facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'articolo 87

della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere promulgare le leggi ed emanare i

decreti aventi valore legge e i regolamenti.

Si riporta il testo dell'articolo 117 della Costituzione:

/>
 «Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione

nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamenmto comunitario e dagli obblighi internazionai). - Lo Stato ha legislazione

esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali delia Stato; rapporti delia

Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione

europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d)

difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela delia concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile delia Stato; perequazione delle risorse

finanziarie;

f) organi delia Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento

europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa delia Stato e degli enti pubblici nazionali;

/>
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione delia polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato

civile e anagrafi;

1) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;



m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono

essere garantiti su tutto il territorio nazionale;



n) norme generali sull'istruzione;

o)

previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, funzioni fondamentali di Comuni, metropolitane;

q)

dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del

tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di

legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con

l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione

della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno

all'innovazione per i settori produttivi; tutela delia salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;

governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell 'energia; previdenza complementare e integrativa;

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei

beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali,

aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di

legislazione concorrente spetta aile Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione delia Stato.



Spetta alle Regioni la potesta' legislativa

in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

- Le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e

degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le

modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

- La potesta' regolamentare spetta

allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle

Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine

alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali

rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed

economica e promuovono la parità  di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

[cfr. art. 3]

-

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,

anche con individuazione di organi comuni.

- Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere

accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi

dello Stato. »

- Si riporta il testo dell' articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

 «2. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previa

parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla

Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del

Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con

effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. »

- Si riporta il testo dei commi 3 e 4

dell'articolo 38, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.

133 e recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

 «3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la

semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la

Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di cui

al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in

base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanta previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, delia

legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanta previsto per i soggetti

privati di cui alia lettera c) e dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il

richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce,

altresi', una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel

procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

/>
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attivita' relative

alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31

gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attivita' relative alia

attivita' produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per

l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi

di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la

realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo'

essere affidata a soggetti privati accreditati (<<Agenzie per le imprese »). In caso di istruttoria con esito

positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per

l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attivita' discrezionale da parte

dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto

dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico

non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative alia sportello unico, delegandole aile

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.

gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con

l'ANCI;

e) l'attivita' di impresa immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della

dichiarazione di inizio attività  allo di sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione

della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una

ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il

privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7

agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni

degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni

ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h)

in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per

pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento

prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del

procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi

medesimi.

4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro delle sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di

cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i

requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza

sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la

divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei

soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline

regionali. »

- La direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai

servizi nel mercato interno e' pubblicata nella GUUE, L 376/36 del 27/12/2006.

La legge 7 agosto 1990, n. 241,

e successive modificazioni, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

- Il decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazz. Uff.

21 aprile 1998, n. 92, 5.0.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive

modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), e'

pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.0.

- Il decreto legislativo 7 masrzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio

2005, n. 112, S.0.

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito

con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione

della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione

tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli:



 «Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita

dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro

delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al

presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi

previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini

previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per

l'ottenimento del codice fiscale e delia partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente

rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove sussistano i

presupposti di legge, e da' notizia aile Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione delia comunicazione

unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano

all'interessato e all'ufficio del registro delle

imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli

ulteriori dati definitivi relativi aile posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si

applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e

gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le

associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto

adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delia legge

di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e delia previdenza sociale, e' individuato il modello di

comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per

le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri delia sviluppo economico,

dell'economia e delle finanze, e del lavoro e delia previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro

quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delia legge di conversione del presente decreto, sono individuate

le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da

parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,

anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a

decorrere dal 1 ° ottobre 2009.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma

4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993,

n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per

i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni

di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo

telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura

dell'imposta di bollo di cui all 'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive

modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »

Regolamento CE n. 765/2008 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato

per quanta riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella

GUUE L 218/30 del 13 agosto 2008.

Note all'art. 1:

Per l'articolo 38, commi 3 e comma 4, del

decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note alle

premesse.

La legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante Riordinamento delle camere di commercio, artigianato e

agricoltura, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.0.

Per i rif.ti della legge n. 241 del

1990 si veda nelle note alle premesse nelle note alle premesse

- Si riporta il testo dell'articolo 8 della

legge 29 dicembre 1993, n. 580:

 «Art. 8 (Registro delle imprese). 1. E' istituito

presso la camera

di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di

garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni

legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello

sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del

registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e

seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del

presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

/>
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un

dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

/>
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre

agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione,

secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da

assicurare completezza ed organicità  di pubblicità  per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la

tempestività  dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità  di attuazione del presente comma sono

regolate ai sensi dell'articolo 1 - bis del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 dicembre 2005, n.248.  »



- Si riporta il testo dell'articolo 2188 del codice civile:





 «Art. 2188 (Registro delle imprese). E' istituito il registro delle imprese per le iscrizxioni

previste dalla legge.



Il registo è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza

di un gidice delegato dal presidente del tribunale.



Il registro è pubblico.  »





/>


                                                                                    
Art. 2



                                                

Agenzie per le imprese



1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalita' giuridica e

costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attivita' di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono

ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

2. Possono costituirsi in Agenzia in forma

singola o associata:

a) salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. organismi di valutazione della conformita' di opere o progetti

accreditati ai sensi del predetto regolamento;

b) organismi tecnici gia' abilitati al rilascio di attestazioni

di conformita' di opere secondo le vigenti disposizioni;

c) associazioni di categoria professionali, sindacali

ed

imprenditoriali;

d) centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27

maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;



e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di

competenza.

3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla

normativa per l'esercizio dell'attivita' di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attivita'

discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di

conformita' che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' .





/>
Note all'art. 2:

- Per il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, si veda

nelle note aile premesse.

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, delia L. 15 marzo

1997, n. 59:

 «Art. 23 (Centri di assistenza tecnica). - 1. Ai fine di sviluppare i processi di ammodernamento

della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile,

dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti

interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attivita' previste nello statuto con

modalita' da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1,

della legge 7 agosto 1997, n. 266 .

2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza

tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e

finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela

dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1,

nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali.

3. Le

amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra

/>
amministrazioni pubbliche e imprese utenti. »

Si riporta il testo dell'articolo 3-bis legislativo 27

maggio 1999, n. 165, recante dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11

marzo 1997, n. 59:

 «Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai

sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze

attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione,

incaricare  «Centri autorizzati di assistenza agricola » (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei

/>
propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita':

a) tenere ed

eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle di coltivazione e di

produzione, delle ammissione a benefici comunitari, nazionali e controllare la regolarita' formale delle immettendone i

relativi dati nel sistema attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini

della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I Centri di cui al comma 1

sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali,

dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei

produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza

professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle

politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia

e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.

3. Per le attivita' di cui al comma

1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell 'accertamento del

titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati,

rispetto per quanto di competenza delle

disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonchè la facoltà  di accedere alle banche dati del SIAN,

esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti

che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre

1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di

funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri

dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività .

4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del

regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla

normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire

immediata esigibilita' alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle

politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previa parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce

le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2. »



/>


                                                                                      
Art. 3



                                   Requisiti

generali per l'accreditamento



1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero delle sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione

dettagliata della o delle specifiche attivita' economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito

territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; e' corredata della documentazione comprovante il

possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzieta', secondo

le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonche', di copia dell'atto di stipula di una

polizza assicurativa di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita'

per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è

prestata per un massimale determinate in funzione delle attività  che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti

specificati nell'allegato.

2. Salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero delle sviluppo economico, ove

concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome

vengono inoltrate a cura delle stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa

istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di

accreditamento sono inoltrate al Ministero delle sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento

entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1,

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le

attivita' specifiche che l'Agenzia e' abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al

punta 4, lettera c), dell'allegato al presente regolamento, e' rilasciato apposito provvedimento di accreditamento

provvisorio in base ai criteri e con Ie modalita' previste dalla medesima lettera c).

3. Nel rispetto dei

vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alIa modalita' organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia

adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicita', anche suI portale, delle attivita' per Ie quali e'

accreditata ai sensi del comma 1.

4. Non sussistono limiti all'accreditamento di piu' Agenzie suI medesimo

territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi delIa concorrenza sono nulli e comportano la revoca del

provvedimento di accreditamento.

5. AlIa copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di

accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con

decreto del Ministero delIa sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Restano salve Ie

disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in attuazione

dell'articolo 112 del medesimo decreto.





Note all'art. 3:

- Per il

Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse.



- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241:

 «Art. 20 (Silenzio

assenso). 1. Fatta salva

l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il

rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di

accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica

all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai

sensi del comma 2. »

- Si riporta il testo dell'articolo 5 e dell'art. 112 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE:

 «Art. 5 (Regolamento e capitolati). (art. 3, L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n.

537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in

relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli

aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.



2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive

o attuative di disposizioni rientranti ai

sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e

province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del

Ministero della difesa, regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (11).

4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di

concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attivita'

produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previa parere del Consiglio superiore dei

lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data

di trasmissione, decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si

provvede altresi' alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle

materie per le quali e' di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente

codice, quanto a:

a) programmazione dei lavori pubblici;

b) rapporti funzionali tra i soggetti che

concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;

c) competenze

del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;

d) progettazione dei lavori, servizi e

forniture, con le annesse normative tecniche;

e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti

procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;

f) modalita' di istituzione e gestione del sito

informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi compresa la regolarita' contributiva attestata dal

documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita', nonche' qualificazione degli operatori

economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla

legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;

h)

procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di

idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

/>
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attivita' di supporto tecnico-amministrativo;

l)

procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e

cause che le determinano, nonche' modalita' applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla

categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attivita' necessarie per l'avvio

dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del

procedimento;

p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione

allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento

sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

s)

collaudo e attivita' di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di

apposite certificazioni di qualita', le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni

di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti

professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto

gia' previsto ai sensi capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro apri1e

2000, n. 145.

6. Per assicurare 1a compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed

esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di

attuazione de11a 1egge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonche' per lavori su immobili

all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli

affari esteri, tiene conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e

delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni

appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalita' dei propri

contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati

menzionati nel bando o nell 'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori

delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle

infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del

regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del

contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o

negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

 «Art. 112

(Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori). (art. 30, commi 6 e 6-bis, L. n. 109/1994, 19, co. 1-ter,

L. n. 109/1554)

1. Nei contratti relativi ai lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le

modalità  stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93,

commi 1 e 2, e la loro conformita' alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola

esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei

contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione

definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione

appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti

dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

.

3. Al fine di accertare

l'unita' progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione

del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformita' del progetto esecutivo a definitivo

rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del

progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformita'.

4. Gli oneri derivanti

dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la

realizzazione delle opere.

4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla

data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilita' civile professionale, estesa al danno all'opera,

dovuta ad errori ad omissioni nella svolgimento dell'attivita' di verifica, avente le caratteristiche indicate nel

regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, e' a

carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del quadro economico;

l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il

premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.

5. Can il regolamento sono

disciplinate le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di

importo pari a superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati

ai sensi della norma europea UN1 CE1 EN 1SO/1EC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di

euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato

redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di

qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c)

6. Il

regolamento disciplina modalita' semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a

servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.





/>


                                                                                                 Art. 4



/>
                                                                         Obblighi informativi



1. Le Agenzie comunicano

immediatamente al SOAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformita' costituenti titolo autorizzatorio

rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali e' stata accertata la

mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita' di impresa.

2. Le Amministrazioni competenti tengono

conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle

amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5.

3. Le

Agenzie comunicano, in modalita' telematica, al SOAP

territorialmente competente i procedimenti e le

attivita' che intendono svolgere.





                                                                                       Art. 5

/>


                                             Attività  di vigilanza e controllo



1. Il Ministero dello

sviluppo economico vigila sull'attivita' delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio 0 su segnalazione, anche da parte

di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarita', ne

da' comunicazione all'Agenzia interessata.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui

al comma 1, l'Agenzia e' tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero

osservazioni.

3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di

inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti,

adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.

/>
4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e

delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico,

per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza

unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza al

termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.  



/>


                                                                                          Art. 6



                                 Attività  di

divulgazione informativa







1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie

accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attivita' per le quali sono accreditate nonche' i

relativi aggiornamenti.

2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in

apposita sezione del portale.





                                                                                       Art. 7

/>


                                                                                 Allegato



1. Le modi fiche all'allegato del

presente regolamento, previsto dal comma 1 dell'articolo 3, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo

economico sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

/>






                                                                                               Art. 8



/>
                                                               Clausola di invarianza



1. Dall'attuazione delle disposizioni

del presente regolamento non devono derivare nuovi a maggiori oneri a carico delIa finanza pubblica.

2. Sono

esclusi contributi a sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico delIa finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie.



II presente decreto, munito del sigillo delIa Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi delIa Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

/>










"Allegato:

(art. 3, comma 1)

/>


Modalità  di presentazione dell'Istanza di accreditamento


1. Presentazione della domanda

/>
La richiesta di accreditamento e' effettuata esclusivamente in modalita' telematica. Le istruzioni, la

modulistica e gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati in un'apposita

sezione del portale www.impresainungiorno.it.


2.

Sottoscrizione e allegati

L'istanza, predisposta in modalita' informatica e sottoscritta con firma digitale

dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indica - per ciascuna attivita' economica ed ogni ambito

territoriale per cui e' chiesto l'accreditamento le attivita' che l'istante intende svolgere e le amministrazioni

coinvolte, e deve contenere:

- copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto depositato

/>
presso il Registro delle Imprese;

autocertificazione che attesti l'iscrizione alla Camera di   commercio

industria artigianato e agricoltura competente;

- elenco dettagliato del personale dipendente, dei

collaboratori con rapporto di lavoro a progetto e dei consulenti esterni selezionati dall'istante per l'eventuale

affidamento di compiti tecnici specialistici, corredato con le informazioni circa la qualifica, l'addestramento e

l'esperienza di ogni persona coinvolta nell'attivita' di verifica della conformita' per cui e' richiesto

l'accreditamento;

- organigramma funzionale e nominativo della struttura;

- copia dell'atto di

stipula della polizza assicurativa di cui

all'articolo 3, con massimale per anno e per sinistro non inferiore

a 1,00 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui al punto 4, lettera a) del presente

allegato e non inferiore a 2,50 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attivita' di cui al punto

4, lettera b) del presente allegato;

i documenti comprovanti il possesso dei requisiti inerenti l'attivita'  o

le attivita' che il soggetto istante intende svolgere, negli specifici ambiti territoriali, come di seguito indicato;



l'attestazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, della

rispondenza della struttura ai requisiti di indipendenza e terzieta' individuati al punto 5;

- ogni altro

documento, certificato  o attestazione ritenuto utile al fine dell'istruttoria della domanda di accreditamento.

/>


3. Requisiti strutturali

In qualsiasi momento, per ogni ambito territoriale ed attivita' per

la quale la struttura chiede di essere accreditata, dimostra di avere a disposizione:

a) personale con

conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';


b) le necessarie descrizioni delle procedure in relazione alle quali avviene la valutazione della

conformita', garantendo la trasparenza e la tracciabilita' delle valutazioni eseguite;


c) procedure interne

per svolgere le attivita' per cui chiede di   essere accreditata;

d) mezzi necessari per eseguire i compiti

tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' in un modo appropriato e accesso a

tutti gli strumenti  o informazioni occorrenti.  

Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività  di

  

valutazione della conformita' dispone di:

a) una formazione tecnica e professionale solida che

includa attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle struttura chiede di essere accreditata;

/>
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una qualificazione

professionale adeguata per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle

prescrizioni   fondamentali, delle norme e delle disposizioni applicabili, della normativa comunitaria, nonche' dei

relativi  provvedimenti di attuazione;

d) la capacita' di elaborare documenti, registri e rapporti atti a

dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.


4. Requisiti inerenti l'attivita' per cui e'

richiesto l'accreditamento

a) Ai fini dell'accreditamento per esercitare attivita' di attestazione con

valore di autorizzazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformita' del proprio sistema di

gestione per la qualita' alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto della presentazione dell'istanza e relativo alla

erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare.

b) Ai fini dell'accreditamento per

esercitare attivita' istruttoria nei procedimenti che comportano attivita' discrezionale da parte

dell'Amministrazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformita' della propria struttura alle

norme UNI CEI EN 45011 in vigore all'atto della presentazione dell'istanza.  Il certificato deve fare esplicito

riferimento all'erogazione di servizi di verifica di conformita' di progetti per la realizzazione, trasformazione,

trasferimento e cessazione dell'esercizio di attivita' di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di

accreditamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento

(CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

c) Le Agenzie per le imprese,

all'atto di presentazione dell'istanza di accreditamento corredata dai documenti di cui al punto 2 ed ove in possesso

dei requisiti strutturali di cui al punto 3, sono autorizzate a esercitare in via provvisoria le attivita' di

attestazione di cui alla lettera a) per un periodo non superiore a dodici mesi. Entro tale termine dette Agenzie devono,

a pena di revoca dell'accreditamento provvisorio, dimostrare il possesso della certificazione di conformita' di cui

alla lettera a). Le Agenzie in possesso della certificazione di conformita' di cui alla lettera a) possono avviare

analoga procedura ai fini dell'accreditamento provvisorio per l'esercizio dell'attivita' istruttoria di cui alla

lettera b). Per il periodo nel quale l'Agenzia opera in accreditamento provvisorio, l'Agenzia per le Imprese all'atto

della presentazione dell'istanza stipula una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa

sottoscritta. Qualora al termine dell'accreditamento provvisorio l'Agenzia risulti inadempiente tale fidejussione viene

escussa dall'Amministrazione fino a compensazione degli eventuali danni causati dall'Agenzia.



5.

Indipendenza e terzietà 


La struttura richiedente l'accreditamento, i suoi alti dirigenti e il personale

addetto alla valutazione della conformita' non intervengono nella predisposizione della documentazione di cui devono

verificare la conformita' e non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza

di giudizio  o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui chiedono di

essere accreditati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.

E' fatta comunque salva la

possibilita' per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che

eroghino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformita'. La

struttura e il relativo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo

dell'integrita' professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di

ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio  o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in

particolare da persone  o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. La remunerazione degli alti

dirigenti e del personale della struttura addetto alle valutazioni della conformita' non dipende dal numero di

valutazioni eseguite  o dai risultati di tali valutazioni.  

Il personale e i consulenti esterni di cui la

struttura richiedente l'accreditamento, eventualmente, si avvale per compiti tecnici specialistici, sono tenuti al

segreto professionale per tutto cio' di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne nei

confronti delle autorita' pubbliche territorialmente competenti. La struttura dispone di strumenti organizzativi e

tecnici atti a garantire, ove ne ricorrano le condizioni, la tutela dei diritti di proprieta'."



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