Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia). ...

Regolamento Regionale n.15 del 6 luglio 2012

Dettagli della notizia

L'URP  infoerma che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 13 luglio 2012, è stato

pubblicato il regolamento regionale 6 luglio 2012, n.15, recante:"Regolamento recante la definizione dei

criteri e dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” di cui

alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 15 (Istituzione degli ecomusei della Puglia).



Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo degli articoli

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 del suddetto regolamento

regionale.



          &nbs

p;                    

;      
  "Art. 1

/>
                   &

nbsp;   Ambito di applicazione



Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2

comma 4 della legge regionale n.15/2011 (Istituzione degli ecomusei della Puglia), di seguito chiamata legge, definisce i

criteri ed i requisiti per il riconoscimento della qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”.

/>




/>


                

;                    

     Art. 2

/>
                   &

nbsp;      Requisiti organizzativi



Ai fini del riconoscimento della

qualifica di “ecomuseo di interesse regionale” è necessario il possesso, da parte delle iniziative

ecomuseali ricadenti nella regione, come definite dall’articolo 1 della legge, dei requisiti di seguito elencati:



a) essere dotato di un atto istitutivo che ne identifichi il nome, la sede, la missione, la natura, il marchio

nonché un proprio regolamento recante indicazioni sulle modalità organizzative e gestionali;

b)

essere riferite ad un ambito territoriale caratterizzato da omogeneità culturale, geografica e paesaggistica tali

da renderlo configurabile come un’unità spaziale con una propria peculiare identità, differenziata

dagli altri contesti territoriali, limitrofi e lontani, espressione anche di più comunità organizzate per

antenne culturali locali;

c) essere promosse e gestite:

1) da associazioni o fondazioni culturali e

ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di

cui all’articolo 1, comma 3, della legge;

2) da enti locali, in forma singola o associata;

3)

da enti di ricerca pubblici o privati.

d) essere operative da almeno tre anni sul territorio di riferimento,

avendo sviluppato un organico progetto culturale, opportunamente documentato, che abbia coinvolto in modo significativo

diverse espressioni istituzionali, socioeconomiche e aggregative della comunità locale nello stabile svolgimento

di una pluralità integrata di azioni coerenti con le finalità di cui all’articolo 1, comma 3 della

legge;

e) disporre di locali di proprietà o disponibilità (garantita da specifici atti formali)

da adibire a sede del laboratorio ecomuseale per lo svolgimento delle attività previste dalla legge;

f)

nel caso di iniziativa promossa e gestita da un’associazione, l’assetto organizzativo interno disciplinato

dallo statuto dovrà essere ispirato al principio di democraticità, nel quale:

1) le decisioni

fondamentali della vita associativa sono riservate all’assemblea degli aderenti;

2) tutti gli aderenti

hanno parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto;

3) sono escluse decisioni non motivate

sull’ammissione e l’esclusione degli aderenti;





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       Art. 3

/>
                   &

nbsp;        Requisiti relativi all’attività



Le

iniziative ecomuseali che risultano in possesso dei requisiti organizzativi prescritti dall’articolo 2 sono

valutate, sempre ai fini del loro riconoscimento, dalla Consulta regionale degli ecomusei, di cui all’art. 4 della

legge, in base ai seguenti requisiti:

a) del carattere particolare del territorio di riferimento, in

considerazione delle peculiarità ambientali e culturali nonché delle problematiche strutturali e di

riconversione economico-produttiva dell’ambito medesimo;

b) delle attività svolte con particolare

riferimento alle iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale, nonché alla

pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio;

c) delle forme di cooperazione e scambio tra ecomusei

per creare reti finalizzate a organizzare, accompagnare e animare nuove proposte provenienti dallo stesso territorio,

nonché processi di apprendimento reciproco con iniziative e/o istituzioni ecomuseali presenti in altri territori

della Puglia o in altre regioni italiane ed europee;

d) dell’attivazione di forme concrete di

partecipazione della comunità locale alla programmazione e attuazione delle attività dell’Ecomuseo;



e) delle attività educative e formative promosse e realizzate dall’Ecomuseo;

f) delle

relazioni stabilite con gli enti locali, gli istituti culturali, educativi, scolastici e le realtà socio-culturali

ed economiche del territorio di riferimento.

/>


                

;                    

       Art. 4

/>
                   &

nbsp;   Domanda di riconoscimento



Gli enti gestori di un’iniziativa ecomuseale, per

ottenere la qualifica di “ecomuseo di interesse regionale”, presentano domanda di riconoscimento alla Regione

Puglia - Assessorato competente in materia di beni culturali, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.

La

domanda, redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente gestore, deve essere

corredata da:

a) documentazione comprovante i requisiti organizzativi di cui all’art. 2;

b)

relazione illustrativa dettagliata dimostrante il possesso dei requisiti relativi all’attività di cui

all’art. 3.

Alla domanda dovranno altresì essere allegati:

1) piano di sviluppo

pluriennale delle attività, con estensione minima ai tre anni successivi a quello di presentazione della domanda,

nel quale siano evidenziati gli obiettivi di tutela e valorizzazione da perseguire e le relative strategie organizzative

e di azione, le attività e le specifiche iniziative da realizzare, nonché le risorse a tal fine previste;



2) descrizione e rappresentazione grafica del marchio già utilizzato ovvero del marchio proposto ai fini

della sua assegnazione ufficiale in sede di riconoscimento.





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                   &

nbsp;                   &n

bsp;     Art. 5

/>
                   &

nbsp; Gruppo di lavoro tecnico-scientifico



La Consulta, per agevolare lo svolgimento dei compiti ad

essa attribuiti dalla legge, nomina al proprio interno un Gruppo di lavoro tecnico-scientifico formato da un massimo di

cinque componenti dotati di specifica competenza ed esperienza nelle tematiche ecomuseali, oltre che dal dirigente della

struttura competente in materia di paesaggio e dal dirigente della struttura competente in materia di beni culturali che

lo coordina.

Il Gruppo di lavoro opera con mandato annuale rinnovabile tacitamente in assenza di revoca

espressa.

Il Gruppo di lavoro provvede a sviluppare la fase istruttoria di cui all’art. 6 e

l’attività di raccolta ed elaborazione di informazioni volte a garantire il coordinamento fra le

attività promosse e attuate dagli Ecomusei riconosciuti e quelle promosse e attuate dall’Osservatorio

regionale per la qualità del paesaggio e dei beni culturali al fine di dare impulso e sostegno alla attuazione del

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale come indicato all’art. 1, comma 3 lettere c), d), m) ed n) della legge.



Il gruppo di lavoro elabora, altresì, una relazione annuale illustrativa della situazione aggiornata del

settore, con l’evidenza degli ecomusei già riconosciuti o in corso di riconoscimento, con indicazione sia

delle iniziative ecomuseali risultate in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, con le denominazioni e

i marchi di cui è proposta l’assegnazione in via esclusiva, sia di quelle emergenti e ancora in fase di

avvio, che si prevede possano conseguire detti requisiti in un successivo momento della loro evoluzione.

Onde

garantire la operatività della Consulta, nella fase di primo impianto e nelle more della approvazione

dell’apposito regolamento sulle modalità di funzionamento, di cui al comma 6 dell’art 4 della legge, e

comunque non oltre l’approvazione del primo programma annuale di cui al successivo art. 8, al fine di consentire,

da un lato, la piena rappresentatività di tutte le componenti della Consulta stessa, previste all’art. 4

comma 3 della legge e, dall’altro, per evitare situazioni di conflitto di interessi nella fase di prima

applicazione del presente regolamento, gli enti di cui alla lett. h) del summenzionato art 4 comma 3, coincideranno con

quelli titolari di ecomusei riconosciuti nell’ambito del PPTR.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;         Art. 6

/>
                   &

nbsp;            Valutazione - fase istruttoria



/>
La valutazione delle domande di riconoscimento è effettuata sulla base della istruttoria affidata al Gruppo

di cui all’art. 5.

Il Gruppo di lavoro accerta:

a) la sussistenza dei requisiti di cui agli

articoli 2 e 3;

b) la presenza, nella realtà ecomuseale di cui trattasi, dei connotati relativi al

requisito indicato all’articolo 2, lettera d); a tal fine si considera la durata dell’effettiva

operatività, prescindendo dalla data di formale costituzione dell’ente gestore; l’operatività

viene valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

1) rilevanza, numero, durata e

continuità delle iniziative realizzate e in corso e natura, ampiezza e caratteristiche di quelle programmate;

/>
2) grado di approfondimento dell’indagine per l’individuazione dei beni di comunità, nel cui

ambito è prioritariamente considerato lo stato di avanzamento di attività di catalogazione, censimento e

ricognizione dei beni stessi;

3) livello di intensità del coinvolgimento della comunità locale

nel progetto ecomuseale, attestato da attività di progettazione, pianificazione, programmazione e gestione

partecipata; da convenzioni o intese stipulate o previste con altri enti, pubblici o privati, operanti sul territorio di

riferimento; dallo sviluppo, tra l’iniziativa (l’Istituzione) ecomuseale e la collettività, di forme

di collaborazione o di concertazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;

/>
4) esistenza di rapporti di collaborazione e di scambio culturale già consolidati o in fase di avvio con

altri Ecomusei già attivi, anche in altre regioni italiane ed europee;

5) adeguatezza delle strutture e

stabilità dell’assetto organizzativo attuale e relative potenzialità di sviluppo.



/>


/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;       Art. 7

Valutazione - Parere della Consulta  per gli Ecomusei

/>


La Consulta, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro di cui all’art. 5,

esprime parere su:

a) una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli

accertamenti e le risultanze dell’istruttoria effettuata ai sensi dell’articolo 6 del regolamento;

/>
b) la relazione illustrativa della situazione aggiornata del settore di cui all’art. 5.

/>


                

;                    

             Art. 8

Riconoscimento degli

ecomusei  e programma annuale



La Consulta, sulla base di uno schema elaborato dal Gruppo di

lavoro, nonché delle risultanze dell’attività di cui all’’art. 7, definisce il programma

annuale recante le linee di indirizzo per l’attuazione degli interventi di coordinamento, promozionali e di

sostegno previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 4 della Legge, individuando in tale ambito le

specifiche iniziative rivolte alla formazione e all’aggiornamento culturale degli operatori del settore.

/>
La Giunta regionale approva il Programma annuale di cui al comma precedente, con allegato l’elenco degli

ecomusei riconosciuti sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Consulta.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;        Art. 9

/>
                   &

nbsp;                 Aggiornamento

/>


Il Gruppo di lavoro a regime provvede annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti

prescritti, nonché la continuità e il grado di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale

e di tutela e valorizzazione del territorio svolte dagli Ecomusei riconosciuti.

Il Gruppo di lavoro, provvede,

peraltro, decorsi tre anni dal riconoscimento, a richiedere a ciascun ecomuseo riconosciuto la documentazione attestante

la permanenza dei requisiti di cui agli art. 2 e 3.

In caso di mancata trasmissione della documentazione o

qualora venga rilevata la perdita dei requisiti prescritti, viene proposta, previo parere della Consulta,

l’esclusione dall’elenco degli ecomusei riconosciuti annesso al Programma di cui all’articolo 8 .

/>




/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Art. 10

/>
                   &

nbsp;   Rete regionale degli ecomusei



Gli ecomusei riconosciuti di “interesse

regionale” potranno costituire una rete regionale al fine di ottimizzare le risorse, favorire lo scambio di

esperienze e il trasferimento di buone pratiche, disporre di occasioni di confronto e di dibattito su temi e

problematiche riguardanti l’Istituzione ecomuseale quale strumento atto a promuovere lo sviluppo sostenibile del

territorio, concertare le iniziative e le azioni comuni da intraprendere a livello regionale e nazionale e, se richiesto,

svolgere il ruolo di interlocutori qualificati per una migliore definizione delle politiche regionali di settore.

/>
La rete regionale ha i seguenti obiettivi:

1) coordinare le iniziative dei singoli ecomusei

“riconosciuti” mediante incontri periodici dei rappresentanti per definire al meglio le strategie da adottare

a favore di progetti ed azioni comuni;

2) organizzare eventi di rilevanza almeno regionale, utili al

rafforzamento della presenza degli ecomusei sul territorio e alla diffusione delle pratiche sperimentate;

3)

promuovere annualmente una conferenza di servizi per discutere di programmi, attività e prospettive del settore

ecomuseale;

4) definire linee guida condivise per promuovere o consolidare rapporti con le altre reti regionali

e/o nazionali;

5) promuovere attraverso i mezzi stampa, mass mediali ed on-line, la conoscenza a livello

regionale della tematica ecomuseale, tramite una costante ed efficace campagna informativa, concernente non solo le

attività ed i progetti della rete, ma anche più in generale i temi e le questioni ecomuseali, in continua

evoluzione a livello nazionale ed internazionale.

La rete regionale garantisce:

a) la partecipazione

alla stessa di almeno un rappresentante per ecomuseo riconosciuto, ove di interesse dello stesso ecomuseo;

b)

la rotazione delle sedi ospitanti la rete tra gli Ecomusei aderenti, con convocazione dell’incontro successivo e

indicazione della sede a conclusione delle singole sedute;

c) la rappresentanza della rete mediante la nomina

di un portavoce che rappresenti la rete pugliese ai fini del coordinamento con le altre reti regionali e/o nazionali. Il

portavoce verrà di volta in volta individuato in occasione di specifiche iniziative e avrà il compito di

portare le istanze condivise degli ecomusei, riferendo successivamente sugli esiti dei lavori. Analoga procedura è

prevista per eventuali richieste di interventi formali della rete in ambito regionale.

d) tutta la

documentazione prodotta dal tavolo di coordinamento (verbali, comunicati stampa, materiale promozionale, contenuti degli

interventi del portavoce) verrà archiviata in copia presso gli ecomusei aderenti e dovrà riportare oltre

all’eventuale logo della rete, i marchi delle reti locali ed i loghi e recapiti di tutti gli ecomusei.

/>




/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;   Art. 11

/>
                Formazione dei

facilitatori ecomuseali



La Regione promuove o sostiene iniziative di formazione degli operatori del

settore di cui all’art. 2 comma 7 della legge, nonché di enti di formazione accreditati, mediante il

coinvolgimento di Università, Istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca senza fine di lucro, da

realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in

Italia e in Europa, rivolte in primo luogo al personale operante negli Ecomusei compresi nel Programma annuale di cui

all’articolo 8.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione

Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione

Puglia."












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