Regolamento (UE) n.437/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il Regolamento (CE)n.1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale perquanto riguarda l'ammissibilità  degli interventi in materi...

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L'URP   informa che nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea   del 29 maggio 2010 -   L 132/1, è stato pubblicato il regolamento (UE) n.437/2010 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che modifica il Regolamento (CE)n.1080/2006 sul Fondo europeo di

sviluppo regionale perquanto riguarda l'ammissibilità  degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle

comunità  emarginate.


Si riporta di seguito l'articolo 1 del succitato

Regolamento:



                                                                                        

" Art. 1


L'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1080/2006 è sostituito dal

seguente:


"2. Le spese per l'edilizia abitativa, ad esclusione di quelle per l'efficienza

energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1 bis, sono ammissibili nei seguenti

casi:


a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1 ° maggio 2004 o dopo tale data

e nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal

deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;


b) per tutti gli Stati membri soltanto nell'ambito

di un approccio integrato per le comunità  emarginate.


L'aalocazione per l'edilizia abitativa ammonta

a un massimo del 3% della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2% della dotazione

totale del FESR.


2 bis. Ai fini del paragrafo 2, lettera a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del

presente paragrafo , le spese sono limitate ai seguenti interventi:


a) rinnovo delel parti comuni

nell'edilizia plurifamiliare esistente.


b) rinnovo e cambio d'uso di edifici esistenti di proprietà 

di autorità  pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito e a persone con

esigenze particolari.


Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono

comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti.


La Commissione adotta l'elenco dei

criteri necessari per determinare le zone di cui paragrafo 2, lettera a) e l'elenco deegli interventi ammissibili

conformemente alla procedura di cui all'articolo 203, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.1083/2006.

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