Per opportuna
conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge
22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici"):
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nbsp; &n
bsp; "Art. 12
Riduzione
del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante
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1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo
49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite
dalle seguenti: ((
«31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni
previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel
periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. ))
(( 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo
inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso». ))
2. All'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma
4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. (( Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, al fine )) di favorire la modernizzazione e
l'efficienza degli strumenti di pagamento,
riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di
pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante
l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di
superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
(( b)i pagamenti di cui alla lettera a) si
effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di
pagamento dei creditori
ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario )). Gli eventuali pagamenti per cassa non
possono, comunque, superare l'importo di (( mille euro ));
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti (( dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali )) e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a (( mille euro )), debbono essere
erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate
(( e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. )) Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti
di tali somme sono esenti in modo assoluto (( dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai
sensi del comma 5, lettera d).
Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa )) e agli
altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui
alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal
contante, fatte salve
le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,(( il Ministero dell'economia e delle finanze
promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of
Sale) a condizioni favorevoli. ))».
(( 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere
prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione )).
(( 3. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le associazioni dei
prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di
un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e' stabilito
l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete
degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della
carta. ))
(( 4. Le
banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a
valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. ))
5. La convenzione
individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell'offerta di un
numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito gratuita;
b)
struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita'
di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea
del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela
alle quali il conto corrente e' offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del
comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista
dal comma 3 non e' stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
caratteristiche
del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del
decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, (( e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11, e successive modificazioni )).
(( 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori
di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di
pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una
riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di
pagamento
elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non puo' superare la percentuale
dell'1,5 per )) cento.
(( 10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 )). In caso di esito positivo, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la immediata comunicazione della
infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale ».
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