Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

Articolo 12 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge 22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità  e il consolidamento dei conti pubblici")

Dettagli della notizia

Per opportuna

conoscenza, si riporta di seguito il testo dell'articolo 12 del Decreto-legge 6.12.2001 n.201, convertito in legge

22.12.2011, n.124 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti

pubblici"):



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Riduzione

del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante

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1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo

49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille:

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: « 30 settembre 2011 » sono sostituite

dalle seguenti: ((

«31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni

previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel

periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. ))

(( 1-bis. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il

seguente periodo:

«Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo

inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso». ))

2. All'articolo 2 del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma

4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. (( Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, al fine )) di favorire la modernizzazione e

l'efficienza degli strumenti di pagamento,

riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le operazioni di

pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante

l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di

superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

(( b)i pagamenti di cui alla lettera a) si

effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o di

pagamento dei creditori

ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario )). Gli eventuali pagamenti per cassa non

possono, comunque, superare l'importo di (( mille euro ));

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque

corrisposti (( dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali )) e dai loro enti, in via continuativa a prestatori

d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a (( mille euro )), debbono essere

erogati con strumenti di pagamento elettronici

bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate

(( e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122. )) Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i

soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti

di tali somme sono esenti in modo assoluto (( dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai

sensi del comma 5, lettera d).

Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste Italiane Spa )) e agli

altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo;

e) per consentire ai soggetti di cui

alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal

contante, fatte salve

le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,(( il Ministero dell'economia e delle finanze

promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,

affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of

Sale) a condizioni favorevoli. ))».



(( 2-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere

prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione )).

(( 3. Il Ministero dell'economia e delle

finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa' Poste italiane Spa e le associazioni dei

prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di

un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le

caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze,

sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione e' stabilito

l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete

degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della

carta. ))

(( 4. Le

banche, la societa' Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a

valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3. ))

5. La convenzione

individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) inclusione nell'offerta di un

numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito gratuita;

b)

struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;

c) livello dei costi coerente con finalita'

di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea

del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;

d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela

alle quali il conto corrente e' offerto senza spese.

6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del

comma 3 e' esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).

7. Se la convenzione prevista

dal comma 3 non e' stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le

caratteristiche

del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.



8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del

decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, (( e del titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010,

n. 11, e successive modificazioni )).

(( 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori

di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di

pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare una

riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante

carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di

pagamento

elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non puo' superare la percentuale

dell'1,5 per )) cento.

(( 10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e

del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 )). In caso di esito positivo, a decorrere

dal primo giorno del mese successivo, le regole cosi' definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7

dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo

21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la immediata comunicazione della

infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale ».

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