Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.
Art. 30-bis
Semplificazioni in materia agricola
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo'
essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;
c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti
oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il
territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati».