Semplificazioni in materia agricola

Art. 30 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

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Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.



 



                             Art. 30-bis



               Semplificazioni in materia agricola



1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per

la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto

nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata

in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso,

benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non

e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'»;

b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo'

essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al

comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio

della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti

oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella

disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del

servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle

prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai

sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso

dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il

territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica

della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati».

 


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