Semplificazioni in materia edilizia

Art. 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

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Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.



Art. 30



Semplificazioni in materia edilizia



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate le seguenti

modificazioni:

0a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (L) (Deroghe in materia di limiti di distanza tra

fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di

ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle

connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie

al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e

possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli

insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati

alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della

definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali

a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree

territoriali»;

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole:

«e sagoma» sono soppresse e dopo la parola «antisismica» sono

aggiunte le seguenti: «nonche' quelli volti al ripristino di edifici,

o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la

loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente

consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione

e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o

demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia

soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio

preesistente.»;

b) all'articolo 6, al comma 4, al primo periodo, le parole da

«dichiara preliminarmente» a «e che» sono soppresse;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera c) le parole: «della sagoma,»

sono soppresse; dopo le parole «comportino mutamenti della

destinazione d'uso» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' gli

interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 e successive modificazioni».

d) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8, e' sostituito dal seguente: «8. Decorso inutilmente

il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il

dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato

diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il

silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le

disposizioni di cui al comma 9.»;

2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al

comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il

procedimento e' concluso con l'adozione di un provvedimento espresso

e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego

dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di

servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale,

la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il

provvedimento di diniego dell'atto di assenso entro cinque giorni

dalla data in cui e' acquisito agli atti, con le indicazioni di cui

all'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo

paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall'articolo 146, comma

9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive

modificazioni.»;

3) il comma 10 e' abrogato;

e) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «non alterano la

sagoma dell'edificio» sono aggiunte le seguenti: «qualora sottoposto

a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e

successive modificazioni,»;

f) nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 23, e' aggiunto il

seguente:

«Art. 23-bis (Autorizzazioni preliminari alla segnalazione

certificata di inizio attivita' e alla comunicazione dell'inizio dei

lavori). - 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della

segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19

della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della

segnalazione, l'interessato puo' richiedere allo sportello unico di

provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque

denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza

di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla

segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente

all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se

tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo

20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo

articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione

certificata di inizio attivita' e dell'istanza di acquisizione di

tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per

l'intervento edilizio, l'interessato puo' dare inizio ai lavori solo

dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta

acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della

conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla

comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2,

qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la

realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del

Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle

equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle

leggi regionali, i comuni devono individuare con propria

deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle

quali non e' applicabile la segnalazione certificata di inizio

attivita' per interventi di demolizione e ricostruzione, o per

varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso

tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai

sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo

periodo e' adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone

omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli

interventi cui e' applicabile la segnalazione certificata di inizio

attivita' non possono in ogni caso avere inizio prima che siano

decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo

e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette

zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attivita' con

modifica della sagoma»;

g) all'articolo 24, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il certificato di agibilita' puo' essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,

purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e

collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero

intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti

strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti

relativi alle parti comuni;

b) per singole unita' immobiliari, purche' siano completate e

collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli

impianti e siano completate le parti comuni e le opere di

urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio

oggetto di agibilita' parziale».

4-ter (soppresso);

h) all'articolo 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma

1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di

cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e

all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del

direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista

abilitato, con la quale si attesta la conformita' dell'opera al

progetto presentato e la sua agibilita', corredata dalla seguente

documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico

provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la

conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni

di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico valutate

secondo la normativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le

modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e

per l'effettuazione dei controlli.».

2. (soppresso).

3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del

soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio

e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del

Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati

nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi

antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purche'

i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della

comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non

risultino in contrasto, al momento della comunicazione

dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o

adottati.

3-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine

lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui

all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli

accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale,

stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle denunce

di inizio attivita' e alle segnalazioni certificate di inizio

attivita' presentate entro lo stesso termine.

5. Dall'attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle

attivita' ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto

2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della

Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, gia'

rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre

2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014,

dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I

annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di

validita' degli atti amministrativi rilasciati, nonche' all'importo

totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di

scadenza.

5-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, potendo

prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche

aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree

dove possano insediarsi attivita' produttive e commerciali».

5-quater. All'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le

parole: «con posa in opera» sono soppresse.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 


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