Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 («Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), privo dei riferimenti normativi.
Art. 17-ter
Sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese
1. Al comma 2 dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis,
le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai
propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero
mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal
presente articolo, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare
l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in
mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale,
il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese (SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di
soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di
registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di erogatori di
servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli
interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il
decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e'
altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le modalita' definite con
il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del
sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il
riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale
di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei
gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e
organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso
resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di
cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in
qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in
qualita' di erogatori di servizi in rete».
3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
cittadini e imprese (SPID) e' realizzato utilizzando le risorse
finanziarie gia' stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per
l'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.