Tasso di riferimento determinato per il periodo 1 ° gennaio-30 giugno 2012, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1 ° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987,

n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67.Decreto 20 gennaio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dettagli della notizia

L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27

gennaio 2012, è stato pubblicato il decreto 20 gennaio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

recante:" Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2012, relativamente alle

operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31

agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67. (12A00920)".

/>


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo degli articoli 1 e 2 del succitato

decreto ministeriale.





/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;    "Art. 1



1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2012 il costo

della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile,

e' pari a:

a) 6,65% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n.

359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 5,15% per le operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 5,55% per le

operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;



d) 4,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo

1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 4,50% per le operazioni di cui al decreto-

legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31

dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo

per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della

commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

/>


                

;                    

                    Art. 2





Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente

al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il

presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."





/>

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.