L'URP segnala
che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il 6 agosto 2010 il decreto recante:"Termini, modalità
e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati
all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo
sperimentale."
Le risorse disponibli per l'attuazione degli
interventi di cui al decreto suddetto sono pari a € 100.000.000,00, a valre sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013,
destinate a programmi riferiti a unità ubicate nei territori delle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia,
nell'ambito dell'obiettivo Convergenza.
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti
I'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati all' Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito "Soggetto Gestore".
Con apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, nel seguito "Ministero", e il Soggetto
Gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività .
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Sono ammissibili aile agevolazioni di cui al decreto suddetto Ie imprese che, alla data di presentazione
della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed
iscritte nel Registro delle Imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società ;
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b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
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Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi fianlizzati all'industrializzazione dei
risultati di programmi qualificati di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dall'impresa
richiedente, riguardanti una delle seguenti attività :
a) attività di cui alla sezione C della classificazione
delle attività economiche ATECO 2007;
b) attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di
calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell'allegato n.1;
c)
attività di servizi elencate nell'allegato n.1.
Gli interventi di cui al suddetto decreto sono
attuati secondo quanto previsto dall'art.5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, per la procedura valutativa a
sportello.
Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma di
investimenti.
Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
La
domanda di agevolazioni può essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto
in parola nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino al duocentodecimo giorno dalla medesima data.