L'URP segnala
che nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2010, è stato pubblicato il testo coordinato del decreto legge 25 gennaio
2010, n.2, con la legge di conversione 26 marzo 2010 n.40, recante:"Interventi urgenti concernenti enti locali e
regioni" .
Gli articoli 1 e 4 della legge suindicata trattano
rispettivamente "Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali" e
"Disposizioni per la funzionalità degli enti locali".
/>
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 2010, n.2.
/>
"Art. 1
/>
Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali
1. All'articolo 2, comma
183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (( 11 secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti )): «Il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010
alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli
enti. (( Per l'anno 2011 )) il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo
ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. (( Per l'anno 2012 la
riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i
quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno
precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla
popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i
quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regione a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto » sono sostituite dalle seguenti:
«pari a un quarto »;
b) è aggiunto, In fàne, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero
dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente
della provincia ».
1-ter. Dopo il comma 185, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, è inserito
il seguente:
«185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono
abrogati;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali" ».
1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma
183, i comuni devono altresì adottare » sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica
e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare »;
b) alla lettera a):
1) dopo le
parole: «difensore civico » è inserita la seguente:
«comunale »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al
difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico
provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire
l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nel confronti dei cittadini »
c) alla
lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, tranne che per i comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in
circoscrizioni, la cui popolazione
media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;
d) alla
lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, tranne che nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti »;
e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi » fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della
legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da
parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei
comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto ».
1-quinquies. All'articolo
2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186, è inserito il seguente:
«186-bis. Decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli
articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine,
ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità , nel rispetto
del principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato
decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge
/>
regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge »
1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo:
1) le parole: «ai comuni
montani » sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane »;
2) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;
b) il terzo periodo e' soppresso.
-2. Le disposizioni di cui ai
commi 184 e 1\86, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dal
presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha
luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a
decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo
consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186,
lettere a) e d),
della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in
ogni comune interessato, dalla data di scadenza del singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». )) Conseguentemente al comma 184,
primo periodo, del medesimo articolo 2, dopo le parole: «consiglieri comunali » sono inserite le seguenti:. «e dei
consiglieri provinciali » (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei
consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente
della provincia.)).
_______________________________________
Riferimenti
normativi
- Si riporta il testo dei commi 183, 184 e 185, dell'art. 2, della. legge 23 • dicembre 2009, n. •
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010 ) , come
modificati dalla presente legge:
«183. Il Contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul
fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è ridotto per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di curo, di 5 milioni di euro e dì 7 milioni di euro
per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni . Il Ministro
dell'Interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e provvede per l'anno
2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai
Singoli enti. Per l'anno 2011-il - Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la
riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i
quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno
precedente.
Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del Contributo ordinario con
riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo E applicata, in
proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno
e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precederti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,. fermo restando quanto disposto dall'art. 10
della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al
comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali è ridotto del 20 per cento. L' entità della
riduzione è determinata con arrotondamento superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei
consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il presidente della provincia.
/>
185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del
numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento al'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali
è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con
arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del
comune
e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. ».
/>
- Si riporta il testo del comma 186, dell'art. 2, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato
daIla presente legge:
«186 . Al fine del coordinamento della finanza pubblica il contenimento della spesa
pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:a) soppressione della figura difensore civico comunale di cui
all'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al
difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico
provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l''imparzialità
e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni,
le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini; b) soppressione delle circoscrizioni di
decentramento comunale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, e
successive modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti, è
fatto salvo il comma 5 dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a
non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti; d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti; e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi ai sensi dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a
tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni qià esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro
effetto. ».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
«Art. 148. (Autorità d'ambito territoriale ottimale).
/>
- 1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed
alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi
compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1.
2. Le regioni e le
province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti ricadenti nel medesimo ambito
ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata
l'organizzazione, l'affidamento è il controllo della gestione del servizio idrico inteqrato.
3. i bilanci
preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo,
istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
/>
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno
carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di
essi all'Autorità d'ambito.
5 Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti
gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l
'intero servizio idrico integrato, previa consenso. dell'Autorità d'ambitocompetente. ».
«Art. 201
(Disciplina dèl servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani). - 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termite di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della
cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le
Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le
competenze
delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il contrailo del servizio
di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità l d'ambito è una struttura dotata di personalità ' giuridica
costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali
partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione .
integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire
per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine
adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto
dall'art 203, comma 3.
4. Per la
gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati
dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'art. 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
sull'evidenza pubblica, le seguenti attività : a). la realizzazione, gestione ed erogazione
all'intero.
servizio, comprensivo delle attività di gestione e .realizzazione degli impianti; la raccolta, raccolta differenziata,
commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti dell'ATO.
5. In
ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche,
ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento Con altri soggetti pubblici privati; b) è garantita la
presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.
6. La
durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in
modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità . ».
- Si riporta il
testo del comma 187, dell'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010 -), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2.
(Disposizioni diverse). -1 . - 186. (0missis)
187. A decorrere dalla data dì entrata in vigore della presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'art. 34, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more
dell'attuazione della legge 5 Maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui col citato art. 34,
del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai
comuni appartenenti alle comunità montane è ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa
intesa sancita in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. ». "