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Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 del 2.8.2017:Calendario Venatorio regionale annata 2017/2018

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 04.09.17
  • Autore: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.98 del 22 agosto 2017

Dettagli della notizia

L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.98 del 22 agosto 2017, è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2017 n. 1304, avente ad oggetto:"Calendario Venatorio regionale annata 2017/2018".

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 17 settembre 2017 e termina il 31 gennaio 2018, per i residenti nella Regione.

Per gli extraregionali in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi l'esercizio venatorio è consentito da domenica 8 ottobre 2017 a domenica 31 dicembre 2017.

Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo dell’articolo 11 del Calendario Venatorio annata 2017/2018 (Allegato A della Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2017 n. 1304):

                                                          “Art. 11

                                     Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l’esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l’uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

  1. Licenza di porto d’armi per uso di caccia;
  2. Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
  3. Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
  4. Attestazione da cui risulti l’avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all’art.23 lett. E) della L.R. 27/98.

Il tesserino deve essere riconsegnato al Comune alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2018. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l’esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell’inizio della giornata di caccia, la data nell’apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell’ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.

Per ogni giornata di caccia, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l’abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all’uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all’Osservatorio Faunistico regionale l’elenco dei tesserini rilasciati con le relativi matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all’Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2018.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia, entro e non oltre il 15 marzo 2018 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n° 60225323, intestato a “Regione Puglia Servizio Tesoreria Bari Tasse di concessione regionale”, causale “Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102”.

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l’attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionali, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall’anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio – rinnovo della licenza conservando le ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo, dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all’estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale prima dell’inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l’attività venatoria ai sensi della L.R. n.27/98, così come modificata dalla L.R. n.12 del 29.07.2004.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell’autorizzazione annuale, è consentita l’attività venatoria alla sola fauna migratoria nell’A.T.C. autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 08 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altri ATC della Regione è consentito l’esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altri ATC della Regione è consentito l’esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l’esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 08 settembre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 – comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. .”

 

 

 

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