Animazione grafica

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità  per gli incendi boschivi nell'anno 2012, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000.

Decreto del Presidente della GiuntaRegionale 2 maggio 2012, n. 335

Dettagli della notizia

L'URP  comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 10 maggio

2012, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Giunta  Regionale 2 maggio 2012, n. 335,

recante:"Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno

2012, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000",
del quale si riporta di seguito, per opportuna

conoscenza, un ampio

stralcio:


                 

;        "IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


[...]


                  &n

bsp;                   &nb

sp;          DECRETA 

/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;          


                 

;                    

            Art. 1)


Nel periodo

dal 15 giugno al 15 settembre 2012 è  dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli  incendi

per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate  e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la 

possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare  al 1 giugno e/o posticipare al 30

settembre lo  stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi

o  minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a  pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture 

antropizzate poste all’interno delle predette  aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle

competenti Autorità locali riferendo ogni utile  elemento territoriale per la corretta localizzazione 

dell’evento.

/>


                

;                    

             Art. 2)


Ad

integrazione delle norme contenute nel R.D.  n°3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e  delle

Prescrizioni di Massima, nonché dell’art. 3  della Legge n° 353/2000, durante il periodo di 

grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui

all’art.  2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente  ad esse adiacenti, è tassativamente

vietato:

• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli  di pic-nic o campeggio, senza eccezione

alcuna  anche per le aree appositamente attrezzate;

• far brillare mine o usare esplosivi;

/>
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per  tagliare metalli;

• usare motori, fornelli o

inceneritori che producano  faville o brace;

• tenere in esercizio fornaci, forni a legna,

discariche  pubbliche e private e/o incontrollate;

• fumare, gettare fiammiferi, sigari o

sigarette  accese e compiere ogni altra operazione che  possa creare comunque pericolo mediato o 

immediato di incendio;

• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi  d’artificio,

razzi di qualsiasi tipo o altri articoli  pirotecnici;

• transitare e/o sostare con autoveicoli su

viabilità  non asfaltata all’interno di aree boscate;

• transitare con mezzi motorizzati

fuori dalle  strade statali, provinciali, comunali, private e  vicinali, gravate dai servizi di pubblico

passaggio,  fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali;



abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche  abusive.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                  Art. 3)

/>


Le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS,  l’Acquedotto Pugliese,

la Società Autostrade, le  Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi  di Bonifica, entro il

31 maggio 2012, lungo gli  assi viari di rispettiva competenza, con particolare  riguardo nei tratti di

attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti  sul territorio regionale o in

prossimità di esse,  devono provvedere alla pulizia delle banchine,  cunette e scarpate, mediante la

rimozione di erba  secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro  materiale infiammabile creando, di

fatto, idonee  fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali  incendi non si propaghino alle aree

circostanti  o confinanti. Per l’eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l’utilizzo

anche di diserbanti  purché di natura ecocompatibile. Il periodo scelto

per l’intervento di

pulizia o il diserbo dovrà essere  tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee  durante il periodo

di massima pericolosità degli  incendi.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    Art.

4)


I proprietari di attività commerciali insistenti o  limitrofe alle aree

rientranti nella definizione di cui  all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo  e/o di

infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici,  depositi di carburanti, depositi/fabbriche di 

prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1 Maggio,  devono comunicare al Comune l’ubicazione della 

propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e  recapiti del responsabile dell’attività e della

sicurezza  (con reperibilità H24) e produrre copia del  piano di emergenza antincendio valido anche per

le  aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati  al Servizio Protezione Civile della Regione

Puglia,  entro e non oltre il 15 Maggio, onde consentire una  migliore azione delle attività della Sala

Operativa Unificata Permanente.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;       Art. 5)


I Sindaci possono autorizzare

l’attività pirotecnica  nelle aree non vietate dall’art. 2 del presente  Decreto, a

condizione che sia richiesta e verificata  preventivamente la documentazione attestante la  dotazione, a cura

dell’Azienda, di mezzi e squadre A.I.B. idonee a presidiare l’area interessata dai  fuochi per tutta la

durata dell’attività pirotecnica, ed  in grado di controllare ed estinguere nell’immediato 

l’eventuale innesco e propagazione di incendi.

L’Azienda dovrà certificare con specifica

documentazione,  l’utilizzo di materiale pirotecnico con  caratteristiche tali da non provocare ricaduta

di  componenti incombusti (Circolare Min. Interno  11/01/2001 n° 559/C.25055.XV).

I Sindaci,

infine, dovranno verificare sul posto,  prima dell’inizio dell’attività pirotecnica,

l’effettiva  presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi  A.I.B. indicati nella documentazione

presentata dal  Pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e

temperatura  tali da aumentare il rischio di propagazione  di eventuali incendi, il Sindaco dovrà

sospendere o  annullare l’attività pirotecnica.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art. 6)


I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi  a coltura

cerealicola a conclusione delle operazioni  di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente 

realizzare perimetralmente alla superficie  coltivata una precesa o fascia protettiva  sgombra da ogni residuo

di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici  metri e, comunque, tale da assicurare che

il fuoco  non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle

operazioni  di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata  entro il 15 luglio.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

; Art. 7)


È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle  paglie,

nonché della vegetazione presente al termine  di prati naturali o seminati ricadenti nelle  Zone a

Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1 settembre  di cui all’articolo 5 comma 1, lett. w del 

Regolamento Regionale n° 28 del 22.12.2008. Tale  divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di

Interesse  Comunitario (S.I.C.) e in tutte le aree del territorio  regionale che si trovano entro cento metri

dal limite  delle aree boscate (art. 2 L. n° 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo,

i  centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale,  nonchè nelle aree confinanti con reti di

viabilità  stradale e ferroviaria.

Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli 

previsti dalla normativa vigente.

Ove ritenuto, ed in relazione a particolari condizioni  locali e

climatiche, i Sindaci potranno posticipare  l’inizio del periodo di bruciatura delle stoppie  nel

territorio di propria competenza.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                  Art. 8)

/>


I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo di  colture cerealicole, che intendono

avvalersi della  pratica dell’accensione delle stoppie devono fare  preventiva richiesta di

autorizzazione all’amministrazione  comunale competente per territorio allegando  alla domanda una

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la piena osservanza  delle prescrizioni di

cui al presente Decreto. L’amministrazione

comunale dovrà curarne l’istruttoria, 

verificandone la compatibilità con le disposizioni di  cui al presente Decreto e con le altre norme ivi 

richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia anche sulla base  della

pianificazione comunale allo scopo predisposta.

Degli esiti di tale istruttoria l’amministrazione 

comunale dovrà dare comunicazione, almeno  7 giorni prima, al Corpo Forestale dello Stato, 

all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali  (A.R.I.F.), al Servizio Foreste regionale ed

alla  Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.),  con specifica indicazione degli estremi catastali

e  località delle aree interessate.

L’accensione può avvenire esclusivamente in 

giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle  prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a 

condizione che il fumo non invada abitazioni,  luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, tale

da generare situazioni di pericolo per  le persone o i veicoli in transito.

La bruciatura delle stoppie,

dall’accensione del  fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata  sul posto dal proprietario o

dal conduttore del  fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale,  che dovrà vigilare in maniera

attiva e continuativa  sull’andamento della combustione utilizzando  appropriate misure di sicurezza e/o

mezzi  idonei ad evitare l’espansione incontrollata del  fuoco.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art. 9)


I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di  terreni

incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti  sul territorio regionale, hanno il divieto assoluto  di

bruciare la vegetazione spontanea; hanno  inoltre l’obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio,

fasce protettive di larghezza non inferiore a  metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio  fondo,

prive di residui di vegetazione, in modo da  evitare che un eventuale incendio, attraversando il  fondo, possa

propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

; Art. 10)


E’ fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti  pubblici e privati

titolari della gestione, manutenzione  e conservazione dei boschi, entro il 31  maggio 2012, di eseguire

l’apertura, il ripristino, il  diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare

lungo il confine con piste  forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi,  pascolivi, incolti e

cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di  superfici boscate confinanti con colture

cerealicole  o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a  tenere costantemente riservata una fascia

protettiva  nella loro proprietà, larga almeno cinque metri,  libera da arbusti e specie erbacee

effettuando la spalcatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore  dell’altezza delle piante presenti lungo

la fascia  perimetrale del bosco.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art. 11)


I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi,  villaggi

turistici, centri residenziali,  alberghi e strutture ricettive nonché di strutture  antropiche (anche

abitazioni e/o aziende agricole  isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al  contatto con possibili

fronti di fuoco, sono tenuti  entro il 31 maggio 2012 a realizzare una fascia di  protezione della larghezza di

almeno metri quindici,  sgombra di erba secca, arbusti, residui di

vegetazione e di ogni altro tipo di

materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio  insediamento.

I proprietari, i gestori

ed i conduttori di campeggi,  villaggi turistici, centri residenziali, alberghi  e strutture ricettive dovranno

adottare idonei  sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle  norme vigenti in materia di sicurezza e

salvaguardia  della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni  mobili provviste di cisterne e

motopompe,  opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per  eventuali interventi di spegnimento sui focolai

che  dovessero insorgere anche ai margini dei sopra  citati insediamenti. Dovranno inoltre predispone 

apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie  di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere 

mantenuti costantemente liberi e accessibili.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    Art.

12)


I Comandi Militari, nell’esecuzione di esercitazioni  a fuoco, sono tenuti a

dare tempestiva comunicazione  al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili  del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno

dieci giorni  prima dell’inizio delle operazioni, nonché ad adottare  tutte le precauzioni

necessarie per prevenire  incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere  preventivamente prescritto

dal Corpo Forestale  dello Stato.Inoltre lungo il perimetro delle aree a contatto  con aree boscate,

cespugliate, arborate e/o a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad  alto rischio esplosivo

e/o di infiammabilità, entro il  31 maggio, dovranno essere realizzate apposite  fasce di protezione

della larghezza di almeno metri  quindici prive di residui di vegetazione, e di ogni altro tipo di materiale

facilmente infiammabile, tale  da impedire la propagazione di eventuali incendi.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    Art.

13)


Ai sensi della L.R. n° 18/2000, artt. 12 - 13 - 14,  le Province ed i Comuni

concorrono alla lotta attiva  agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria  competenza. Le

amministrazioni comunali, nell’ambito  del cui territorio insistono aree boscate,  ovvero situazioni di

rilevante rischio di incendio  boschivo o di interfaccia, sono tenute all’utilizzo  del volontariato di

protezione civile nei termini di  cui all’art. 14 della legge regionale n° 18 del 30/11/2000 e a darne

tempestiva ed esauriente  comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le amministrazioni

comunali devono comunicare  tempestivamente al Servizio Protezione Civile  regionale qualsiasi variazione

riguardante la consistenza  delle risorse disponibili per l’A.I.B. 2012, i  nominativi dei referenti di

Protezione Civile e qualunque  altro utile elemento considerato nel Piano  comunale per la lotta attiva agli

incendi boschivi e di interfaccia.

I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B.  secondo uno schema operativo

che coinvolge prioritariamente  i mezzi a disposizione dei propri  Comuni, progressivamente quelli in dotazione

alle amministrazioni provinciali e successivamente le  risorse strumentali del sistema regionale di lotta 

attiva agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala  Operativa Unificata Permanente della Regione.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;     Art. 14)


Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni

previsti  dall’art. 2 del presente Decreto, saranno punite a  norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8,

della Legge n°  353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa  consistente nel pagamento di una somma

pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo  di euro 10.329,14.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    Art.

15)


Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti  dall’art. 7 del

presente Decreto, saranno punite a  norma dall’art. 11 lettera c) della L.R. n° 15 del  12/05/1997.



/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art. 16)


Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente  Decreto,

sarà punita a norma dell’art. 10 della  Legge n° 353/2000, dell’art.11 della L.R. n° 15

del  12/05/1997 e dell’art. 49 della L.R. n° 27 del  13/08/1998.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;  Art. 17)


I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli  Organi di Polizia,

nonché tutti gli altri Enti territoriali  preposti per legge, sono incaricati di vigilare  sulla stretta

osservanza delle norme del presente  Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei

boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

È fatto obbligo ai Sindaci di

diffondere il contenuto  del presente Decreto, anche mediante apposita  ordinanza, entro quindici giorni dalla

pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

;   Art. 18)


Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell’art. 6 della L.R. n° 13/94.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    Art.

19)


Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione  sul B.U.R.P.

ed è fatto obbligo a  chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

/>



            &nb

sp;                   &nbs

p;                    

; Art. 20)


Il presente Decreto non comporta implicazioni di  natura finanziaria sia di

entrata che di spesa e dallo  stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio  della Regione

Puglia."



 


 


 


 




n

 


 


 


 


 


 


 


<

p> 


 


 


 


 


 


 




 


 

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

Notizie

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI, EVENTI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NELLA PROGRAMMAZIONE CULTURALE E TURISTICA “TRICASE DESTINAZIONE AUTENTICA 2024”

Avviso pubblico
Martedì, 30 Aprile 2024
Con il presente Avviso l'Amministrazione Comunale intende acquisire proposte di eventi ed iniziative progettuali ad iniziativa pubblica/privata da inserire nella programmazione della Rassegna culturale e turistica dal titolo “Tricase Destinazione Autentica 2024” che si articolerà indicativamente nel periodo da giugno a dicembre 2024. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 31.05.2024

AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE URBANISTICA

Avviso pubblico
Giovedì, 18 Aprile 2024
Il Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale RENDE NOTO che, presso la Segreteria del Comune, è depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 novembre 2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione di una rotatoria stradale all’ingresso con il complesso industriale denominato «Ex manifattura» lungo la S.P. 184”; insieme agli elaborati del progetto esecutivo sopra indicato, per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, in libera visione al pubblico nelle ore di ufficio. 

Vedi tutto »

Bacheca

    Vedi tutto »

    Atti recenti

    Vedi tutto »

    Video

    Vedi tutto »

    Mappa

    X
    Torna su