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Legge Regionale "Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche"

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 01.08.19
  • Autore: Consiglio Regionale della Puglia

Dettagli della notizia

L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia con propria deliberazione n.300 del 23 luglio 2019 ha approvato la Legge Regionale "Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche", non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo degli ariticoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della succitata legge regionale:

                                                           "Art. 1

                                                           Finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’articolo 11 dello Statuto regionale, che sostiene lo sviluppo sostenibile dell’economia pugliese, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

 

                                                               Art. 2

                                                   Comunità energetiche

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell’energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

2. L’obiettivo primario della comunità energetica è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.

4. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale.

5. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente, predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che posso partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia prodotta senza finalità di lucro.

 

                                                                     Art. 3

                                                               Competenze

1. Le comunità energetiche:

a) possono stipulare convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;

b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l’attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

 

                                                                        Art. 4

                            Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e l’intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le aree svantaggiate.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

 

                                                                   Art. 5

                           Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentati delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell’ARERA.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l’ARERA.

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo.

 

                                                             Art. 6

                                                            Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all’articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.

 

                                                                  Art. 7

                                                   Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

                                                                 Art. 8

                                                         Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all’articolo 5, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi;

c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.

 

                                                                    Art. 9

                                                          Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in euro 100 mila, in termini di competenza e cassa per l’anno 2019 e di pari importo, in termini di competenza per l’anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato "Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche" nella missione 17, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio."

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