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Pareggio di bilancio enti locali 2020 - Certificazione delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n.212342 del 3 Novembre 2020

  • Categoria: Finanze
  • Data: 06.11.20
  • Autore: Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n.212342 del 3 Novembre 2020

Dettagli della notizia

L'URP  informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha emanato, in data 3 Novembre 2020, un decreto relativo alla certificazione che i comuni dovranno produrre per quanto concerne la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del succitato decreto ministeriale:

 

                                                            "Articolo 1

                                                        (Certificazione)

1.Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane,beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile delservizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziariavalidamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo ilprospetto“CERTIF-COVID-19” e le modalità contenute nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2.Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì,al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenzacon le modalità e i prospetti “COVID-19” e “COVID-19-Delibere” definiti nell’allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021,utilizzando l’applicativo webhttp://pareggiobilancio.mef.gov.it.

3.Gli enti locali che hanno autonomamente determinato di adottaredelibere odecreti di aumentoo riduzionedi aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19,comunicano, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19/A”le delibere o i decreti adottati, entro il medesimo termine perentorio del 30 aprile 2021e con le stesse modalitàcontenute nell’allegato1al presente decreto.

4.Gli obblighi di certificazione di cui al comma 1, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-GiuliaeValle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitanofunzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

5.La certificazione di cui ai commi da 1 a 3non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

 

                                                               Articolo 2

                                           (Ritardato invio della certificazione)

1. Gli enti locali di cui all’articolo 1 che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui almedesimo articolo 1, commi da 1a 3,con le modalità precedentemente indicate, sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2dell’articolo 39del decreto-legge n. 104 del 2020, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

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