Accesso agli atti del Comune di Tricase

  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Termine procedimentale: Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente.
  • Silenzio assenso: No

Descrizione

DEFINIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti,individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitamento alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario da chiunque abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, nei confronti dell’autorità competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Il diritto di accesso si applica anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati, l’amministrazione invita l’interessato a presentare richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia ricevuta.

La Pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono individuati tenuto conto anche del contenuto degli atti connessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

La richiesta formale di accesso agli atti presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente.Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.

Ove la richiesta di accesso agli atti sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente. Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all’unità organizzativa o altro dipendente addetto all’unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completo della sede, presso cui rivolgersi , nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’articolo 24, comma 6, della legge 2.8.1990 n.241, o per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne dispone la durata.

 

 

Con delibera di Giunta Municipale n. 16 del 17 gennaio 2011 si è provveduto ad approvare le tariffe da applicare al rilascio di copie di documentazione amministrativa relativa ai sinistri stradali rilevati dalla Polizia Municipale, come di seguito indicate:

•copie verbali di accertamento dello stato dei luoghi: € 20,00;

•copie conformi verbali di incidenti stradali con schizzi planimetrici: € 40,00;

•copie conformi planimetrie incidenti stradali: € 60,00;

•diritti di ricerca, visura e rilascio copia per ogni pratica depositata negli Uffici di P.M.: € 10,00.

Con la medesima delibera si è deciso di provvedere alla riscossione di quanto sopra mediante l' utilizzo del c.c.p. n. 13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria, con causale: “diritti sui verbali di incidenti stradali, copie conformi, visure e planimetrie”.

Riferimenti normativi:

- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184;

- Legge 7 agosto 1990, n.241

 

Cosa fare

Chi intende accedere agli atti del Comune di Tricase deve farne richiesta, utilizzando i moduli predisposti dall’Ufficio competente (il modulo generico per l’accesso a tutti gli atti tranne quelli del Settore  Assetto e Governo del Territorio, l’altro modulo solo per l’accesso agli Atti del Settore Assetto e Governo del Territorio ), allegando fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità, e presentarla o spedirla per posta all’Ufficio Protocollo – sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone –piazza Giuseppe Pisanelli – Tricase, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777215 – 0833/777226

 

La copia dei documenti è subordinata al pagamento del contributo per la riproduzione (da pagare all'Ufficio Economato - sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 - tel.0833/777206 - 0833/777213 - 0833/777214), fissato in euro 0,20 per ogni foglio riprodotto con delibera di Giunta Municipale n. 18 dell’1.2.2007; per le copie conformi all’originale deve essere assolta anche l’imposta di bollo, nella misura vigente al momento del rilascio mediante applicazione della marca sul documento riprodotto, una ogni 4 facciate o frazioni residue.

 

 

Con delibera di Giunta Municipale n. 16 del 17 gennaio 2011 si è provveduto ad approvare le tariffe da applicare al rilascio di copie di documentazione amministrativa relativa ai sinistri stradali rilevati dalla Polizia Municipale, come di seguito indicate:

•copie verbali di accertamento dello stato dei luoghi: € 20,00;

•copie conformi verbali di incidenti stradali con schizzi planimetrici: € 40,00;

•copie conformi planimetrie incidenti stradali: € 60,00;

•diritti di ricerca, visura e rilascio copia per ogni pratica depositata negli Uffici di P.M.: € 10,00.

Con la medesima delibera si è deciso di provvedere alla riscossione di quanto sopra mediante l' utilizzo del c.c.p. n. 13769732 intestato a Comune di Tricase Servizio di Tesoreria, con causale: “diritti sui verbali di incidenti stradali, copie conformi, visure e planimetrie”.

 

 

Responsabile del procedimento e del provvedimento finale:

la dott.ssa Maria Rosaria Panico:per gli atti detenuti presso il Settore Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino;

la dott.ssa Donatella Tasco: per gli atti detenuti presso il Settore Bilancio e Sviluppo;

il dott. Csimo D'Aversa: per gli atti detenuti presso il Settore Attività Produttive - Tributi

l’ing. Vito Ferramosca: per gli atti detenuti presso il Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;

l’Ing. Guido Girasoli: per gli atti detenuti presso il Settore Ambiente - Espropri -Energie;

il dott. Angelo Giorgio Lanzilotti: per gli atti detenuti presso il Settore Polizia Locale;

il dott. Francesco Accogli: per gli atti detenuti presso il Settore Servizi Socio Culturali e Turistici

Strumenti di tutela

Tutela amministrativa dinnanzi alla Commissione per l'accesso

 

Il ricorso avverso il diniego espresso o tacito all’accesso, ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l’accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l’accesso.

Il ricorso, da notificare ai contro interessati, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso.

Nel termine di quindici giorni i controinteressati possono presentare le loro controdeduzioni.

Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non gia' individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.

La Commissione si pronuncia entra trenta giorni dalla presentazione del ricorso o del decorso del termine di cui al comma 2 dell’articolo 12 del DPR n.184/2006.

Scaduto tale termine , il ricorso si intende respinto.

Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.

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