Ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione in occasione di elezioni politiche, comunali, provinciali, europee,referendarie (queste ultime solo se disciplinate da normativa st

  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Termine procedimentale: Entro il giorno antecedente le operazioni di voto
  • Ufficio Competente: Ufficio Elettorale - Cem
  • Responsabile procedimento: Panico Maria Rosaria
  • Silenzio assenso: No

Descrizione

L'art. 1 della legge 27.01.2006, n° 22 così come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, ha stabilito che:

"Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette”.

Gli elettori interessati potranno essere ammessi al voto presso la propria dimora, in occasione di consultazioni elettorali comunali, provinciali, politiche, europe, referendarie(per queste ultime solo se disciplinate da normativa statale), facendo pervenire nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente le elezioni:

a) apposita dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto (citando il tipo di elezioni e le date in cui si svolgono) presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;

b) copia della tessera elettorale;

c) un certificato,rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locali, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

d) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Il certificato medico suddetto potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

 A conclusione dell'istruttoria sarà rilasciata a ciascun elettore apposita attestazione di ammissione al voto domiciliare.

 

Normativa di riferimento:

Decreto – Legge 03/01/2006, n.1, convertito in legge, con modificazioni con legge 27.01.2006, n° 22

Legge 7.5.2009, n.46

Cosa fare

L’elettore interessato dovrà compilare e firmare la dichiarazione (utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio comunale competente), allegando la documentazione richiesta, e farla pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricase (sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone ed aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – tel. 0833/777226 – 0833/777215) o all’Ufficio Elettorale - sito nei locali dell’ex Convento dei Domenicani – 1° piano – piazza Giuseppe Pisanelli – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777323 – e-mail elettorale@comune.tricase.le.it P.E.C. elettorale.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Strumenti di tutela

Contro la mancata ammissione al voto domiciliare può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Documenti e link

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