Annotazione permanente nella tessera elettorale personale del diritto di voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità

Descrizione

L’articolo 1 della legge 5 febbraio 2003, n.17, per facilitare l’accesso al voto da parte dell’elettore affetto da grave infermità impossibilitato ad esercitare in modo autonomo il diritto di voto, ha, previsto che:

“L’annotazione del diritto di voto assistito è inserita, su richiesta dell’interessato, corredata dalla relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni.”

In questo modo, in occasioni di consultazioni elettorali di qualsiasi genere, l’elettore affetto da grave infermità ha diritto di essere accompagnato da un altro elettore all’interno della cabina elettorale per poter esprimere il voto.

Requisiti richiesti :

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;

essere in possesso di certificazione medica che attesti l’impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Se la richiesta viene effettuata da un cieco civile non occorre certificazione medica, ma solo l’esibizione all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza del libretto nominativo di pensione, nel quale sia indicata la categoria e il codice che attesti la cecità assoluta.

La richiesta da parte dell’elettore interessato può essere fatta in ogni tempo e comunque prima di recarsi al seggio elettorale.

A conclusione dell'istruttoria, se vi sono tutti i requisiti previsti dalla legge, l’Ufficio Elettorale apporrà sulla tessera personale del richiedente l’annotazione permanente del diritto al voto assistito.

Durante i giorni delle votazioni un medico designato dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale LECCE rilascerà la certificazione medica agli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto.

Normativa di riferimento:

Legge 5 febbraio 2003, n.17

Cosa fare

L’elettore interessato dovrà compilare il modulo predisposto dall’Ufficio comunale competente, allegando la documentazione richiesta ,e farla pervenire o personalmente o mediante persona delegata all’Ufficio Protocollo del Comune di Tricase (sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone ed aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – tel. 0833/777226 – 0833/777215) o all’Ufficio Elettorale - sito nei locali dell’ex Convento dei Domenicani – 1° piano – piazza Giuseppe Pisanelli – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – e nei giorni delle votazioni nelle ore in cui sono aperti i seggi elettorali telefono 0833/777323 – e-mail elettorale@comune.tricase.le.it P.E.C. elettorale.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Strumenti di tutela

Contro la mancata annotazione permanente nella tessera elettorale personale del diritto di voto assistito può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l’organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Documenti e link

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