Dichiarazione di nascita

  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Termine procedimentale: in giornata per le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile, tranne per la dichiarazione tardiva di cui al comma 2 del'articolo 31 del D.P.R. n.396/2000 che può essere ricevuta dall'Ufficiale dello Stato Civile solo in forza di decreto
  • Ufficio Competente: Servizi demografici - Stato civile - Statistica
  • Responsabile procedimento: D'Amico Alessandra
  • Responsabile provvedimento finale: Panico Maria Rosaria | D'Amico Alessandra
  • Silenzio assenso: No

Descrizione

La dichiarazione di nascita è un atto obbligatorio alla nascita di un bambino per fargli acquistare identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall'Ordinamento Giuridico.

 

Riferimenti normativi:

Art. 30   del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396;

Artt. 250 e seguenti del Codice Civile


           
         
   
    



 

Cosa fare

L'articolo 30 del D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 disciplina la materia della dichiarazione di nascita:

 

                              "Art. 30

                (Dichiarazione di nascita)

1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. Ai fini della formazione dell'atto di nascita, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonchè le indicazione del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino.

3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, prduce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15.

4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.

5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2,

7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.

8. L'Ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto".

 

Mentre l'articolo 31 del D.P.R. n.396/2000 si occupa delle dichiarazioni tardive.

 

                           "Art. 31

                  (Dichiarazione tardiva)

1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.

2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di  decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tal fine l'ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio."

 

 

 

Recapiti

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P.e.c. istituzionale del Comune di Tricase:
 
 
Responsabile del procedimento: Marzo Antonio; D'Amico Alessandra

Responsabile del provvedimento:Marzo Antonio, Panico Maria Rosaria; D'Amico Alessandra

 

 

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