Pubblicazioni di matrimonio

Descrizione

La celebrazione del matrimonio sia col rito civile che col rito religioso con effetti civili deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

L’atto di pubblicazione di matrimonio viene redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile in esecuzione degli articoli 93 e 94 del Codice Civile e dell'art. 54 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, alla presenza dei futuri sposi.

Nel caso in cui uno dei futuri sposi non possa presentarsi per le pubblicazioni, occorre una procura speciale in favore dell’altro sposo presente o di una terza persona che lo rappresenti per l’atto in parola.

Nel caso in cui uno degli sposi risieda in un altro comune, l’Ufficiale dello Stato Civile richiede la pubblicazione di matrimonio anche all’albo pretorio on-line dell’altro comune.

La pubblicazione di matrimonio viene effettuata per 8 giorni consecutivi all’albo pretorio on-line dei Comuni di residenza degli sposi.

I soggetti, che avendone facoltà, ritengano sussistano le condizioni che ostano alla celebrazione del matrimonio possono proporre opposizione con le procedure previste dall'art. 102 e seguenti del codice civile e dall'art. 59 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

I futuri sposi possono contrarre matrimonio, se non vi sono state opposizioni al riguardo, a partire dal 4 giorno successivo alla pubblicazione di matrimonio ed entro 180 giorni. Se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni, occorre procedere a nuove pubblicazioni di matrimonio.

Cosa fare

Chi può farne richiesta:

 

Le persone che hanno tutti i requisiti previsti dal Codice Civile per potersi sposare e più precisamente:

• le persone di sesso diverso, che hanno lo stato libero, ossia non vincolati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;

• le persone non legate da vincoli di parentela, affinità, di adozione ed affiliazione nei gradi indicati dal Codice Civile ( a meno che non vi sia apposita autorizzazione da parte del Tribunale)

• chi non è interdetto per infermità di mente;

• le donne italiane che vogliono contrarre matrimonio che non sia il primo, lo possono fare solo dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all’articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n.898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche solo a generare, di uno dei coniugi.

• le persone maggiorenni o con almeno 16 anni (se autorizzate dal Tribunale dei Minorenni)

• i cittadini stranieri se in possesso di Nulla Osta per poter contrarre matrimonio da parte del loro Stato ( tale certificazione viene rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato dello Stato estero presenti in Italia, ma deve essere legalizzata dalla Prefettura dove ha sede l’Autorità diplomatica o dalla Prefettura di Lecce) .

E’ consigliabile che i futuri sposi prima di recarsi presso Servizi demografici - Stato civile - Statistica del comune (sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 - telefono 0833/777205 08333/777208  0833/777239 - e-mail anagrafe@comune.tricase.le.it   pec: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it )prendano un appuntamento al riguardo con l’Ufficiale dello Stato Civile, sig. Marzo Antonio o la dott.ssa Maria Rosaria Panico; sig.ra Alessandra D'Amico.

Documentazione da presentare dai futuri sposi al momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio:

Fotocopia documenti d’identità in corso di validità;

Richiesta del parroco per i matrimoni da celebrarsi con rito religioso;

Procura speciale nel caso uno o entrambi i futuri sposi non possano essere presenti;

Nulla Osta per poter contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata esteri presenti in Italia per i cittadini stranieri;

Le donne straniere che vogliono contrarre matrimonio che non sia il primo, devono indicare nel N.O. del Consolato o Ambasciata o nella sentenza giudiziaria di divorzio, che il precedente vincolo di matrimonio è stato sciolto da almeno 300 giorni, così come prevede il Codice Civile;

Autorizzazione del Tribunale per i minori aventi un’età compresa tra i 16 e i 18;

Autorizzazione del Tribunale per i futuri sposi legati da vincoli di parentela e affinità;

Autorizzazione del Tribunale per le donne italiane che hanno sciolto il vincolo di matrimonio precedente da meno di 300 giorni;

Decreto del Tribunale nel caso in cui i futuri sposi sono stati autorizzati a ridurre il periodo di pubblicazione di matrimonio.

Costi: n.1 marca da bollo da 16 euro da apporre sull’atto di pubblicazione di matrimonio se entrambi i futuri sposi risiedono nel comune di Tricase; n.1 marca da bollo da 16 euro se uno degli sposi non  risiede nel Comune di Tricase, per la pubblicazione nell’albo pretorio on-line dell’altro comune.

Marche da bollo da consegnare direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile che cura l’atto di pubblicazione di matrimonio.

Responsabile del procedimento: Marzo Antonio; D'Amico Alessandra

Responsabile del provvedimento finale: Marzo Antonio, Panico Maria Rosaria; D'Amico Alessandra

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010.

Documenti e link

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