Segnalazione certificata per agibiltà

Descrizione

Il procedimento relativo alla agibilità è disciplinato dall’articolo 24 del DPR 380/2001 (articolo che è stato modificato dal Decreto Legislativo 222/16 che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Agibilità).

La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

Normative di riferimento

art. 24, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,

art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241,

Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 48

Cosa fare

Il procedimento relativo alla agibilità è disciplinato dall’articolo 24 del DPR 380/2001 (articolo che è stato modificato dal Decreto Legislativo 222/16 che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Agibilità).

                                                                 “Art. 24 (L)

(((Agibilità).)) (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

((1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3.

La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.))”

 

L’Ufficio Edilizia privata (S.U.E.) - Ed. Resid. Pubb.E.R.P. (E.R.P.) effettuerà i controlli a campione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2017 n.48, che qui di seguito si trascrive per opportuna conoscenza:

                                                          “Art. 2

Modalità di effettuazione dei controlli in ordine alle segnalazioni certificate presentate ai fini dell’agibilità

1. In relazione alle segnalazioni certificate presentate ai fini dell’agibilità ai sensi dell’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), emanato con d.p.r. 380/2001, i comuni, nell’ambito dei regolamenti SUE, possono definire modalità di svolgimento dei controlli mensili anche a campione, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento delle segnalazioni presentate, da individuare mediante preventivo sorteggio, prevedendo l’ispezione delle opere realizzate.

2. Il responsabile dello sportello unico per l’edilizia (SUE), entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stato effettuato il sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all’interessato indicando la data dell’eventuale ispezione dell’immobile o manufatto. Entro i successivi trenta giorni il responsabile SUE comunica all’interessato l’esito del controllo.

3. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile SUE rilevi la carenza delle condizioni e dei requisiti in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente entro il termine di sessanta giorni, disponendo l’inagibilità dell’opera, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali.

4. La mancata sottoposizione a controllo delle segnalazioni certificate di agibilità non preclude l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti del d.p.r. 380/2001.”

 

La segnalazione certificato di agibilità deve essere trasmessa (utlizzando il  Modulo F. SEGNALAZIONE CERTIFICATO PER L'AGIBILITA' da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Tricase - Sezione Modulistica) unitamente alla documentazione ivi allegata esclusivamente per PEC a: protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

 

Ufficio Competente:

Edilizia privata (S.U.E.) - Ed. Resid. Pubb.E.R.P. (E.R.P.)

Aperto al pubblico:

Lunedì ore 09,00 - 12,00

Martedì ore 09,00 - 12,00

Mercoledì chiuso

Giovedì ore 16,00 - 18,00

Venerdì ore 09,00 - 12,00

 

Responsabile del procedimento:

 

Geom. Ferrari Luciano

telefono 0833/777364

 

Responsabile del provvedimento finale:

Ing. Vito Ferramosca – Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici

Telefono 0833 777359

E-mail: urbanistica@comune.tricase.le.it

PEC servizitecnici.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

Diritti di segreteria per Segnalazione Certificata per Agibilità: euro 15.00.

Per l’effettuazione del pagamento dei diritti di segreteria si può seguire una delle seguenti modalità:

• Direttamente all’Ufficio Economato (Sede Municipale Palazzo Gallone – piazza Giuseppe Pisanelli – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18) .

• versamento sul c.c.p. n. 13769732 intestato a Comune di Tricase – Servizio Tesoreria

• tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato al Comune di Tricase presso Il Monte dei Paschi di Siena – Tesoreria Comunale – Filiale di Alessano codice Iban IT 03 V 01030 79410 000063164939 BIC: PASCITM1L98

Strumenti di tutela

Ai sensi del comma 6.ter dell’articolo 19 della Legge n.241/1990:

“6.ter La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Documenti e link

Modulistica e fac-simile:

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