Situazione di famiglia originaria

Descrizione

La situazione di famiglia originaria è quel certificato in cui è riportata la composizione familiare riferita ad un certo periodo.

Cosa fare

Ai sensi dell'articolo 33 - comma 1 - del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n.223, l'Ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che ogni altra posizione desumbile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del Sindaco.

Per richiedere la situazione di famiglia originaria, occorre presentarsi all'Ufficio Servizi Demografici- Stato Civile - piazza Giuseppe Pisanelli - Palazzo Gallone - muniti di documento di identità, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio, tranne il periodo estivo, dalle ore 16 alle ore 18, oppure fare apposita richiesta per posta, allegando marca da bollo, fotocopia di un documento di identità in corso di validità e busta chiusa già affrancata per la risposta.

Telefono 0833/777208 - 0833/777205

Fax 0833/777246

e-mail anagrafe@comune.tricase.le.it

P.e.c: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

Dal 1° gennaio 2012 agli Uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio.

E' vietato, inoltre, alle pubbliche amministrazionie e ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l'esibizione o la produzione dei suddetti certificati, i quali dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall'interessato direttamente all'ufficio che li richiede.

Pertanto i Servizi Demografici - Stato Civile dal 1° gennaio 2012 potranno rilasciare ai privati solo certificazioni che riportino questa dicitura:

"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio".

I certificati potranno essere rilasciati solo per l'esibizione a privati ed in competente bollo, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla legge [Normativa di riferimento: Legge 12 novembre 2011, n.183, articolo 15 (legge di stabilità 2012); D.P.R. 28 dicembre 200 n.445 (Testo unico documentazione amministrativa); Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n.14 del 22 dicembre 2011; Circolare del Ministero dell'Interno n.33 del 23 dicembre 2011].

Documenti e link

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