Trascrizione atti di matrimoni religiosi pervenuti da ministri di culto.

Descrizione

Il matrimonio celebrato col rito religioso per poter esplicare i suoi effetti civili, deve essere trascritto nei registri di stato civile del comune in cui l’evento si è svolto.

Subito dopo la celebrazione, i ministri di culto cattolico o di altre religioni riconosciute dallo Stato spiegheranno ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigeranno, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La richiesta di trascrizione, con allegato l’atto di matrimonio in originale, viene presentata dal ministro di culto che ha celebrato il matrimonio entro 5 giorni dall’evento.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. La richiesta di trascrizione tardiva può essere proposta solo per i matrimoni celebrati col rito cattolico.

La trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

L’Ufficiale dello Stato civile, ricevuto l’atto di matrimonio, provvede a trascriverlo entro 24 ore dalla ricezione.

Una volta effettuata la trascrizione, gli effetti civili decorrono dal giorno in cui è stato celebrato il matrimonio.

Con la trascrizione dell’atto di matrimonio è possibile richiedere i relativi certificati.

Se uno o entrambi gli sposi non risiedono nel comune in cui è stato celebrato il matrimonio religioso, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede ad inviare copia autentica dell’atto stesso nel comune di residenza degli sposi.

Lo stesso Ufficiale dello Stato Civile se gli sposi sono nati in luoghi diversi rispetto a quelli di residenza, dà comunicazione del matrimonio anche ai rispettivi comuni di nascita per l’annotazione a margine dei loro atti di nascita.

Riferimenti normativi:

Legge n. 847 del 27.05.1929 “Disposizioni per l’applicazione del concordato dell’11 febbraio 1929 fra santa Sede e l’Italia nella parte relativa al matrimonio”.

Legge n. 449 dell’11.8.1984 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese”

Legge n.121 del 25.03.1985 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”

Legge n.516 del 22.11.1988 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno”

Legge n. 517 del 22.11.1988 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”

Legge n. 101 dell’ 8.3.1989 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane”

Legge n. 116 del 12.4.1995 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia”

Legge n. 520 del 29.11.1995 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)”

DPR 3.11.2000 n.396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127”

Cosa fare

Il Ministro di Culto, entro 5 giorni dal matrimonio da lui celebrato a Tricase, invia all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto l’evento, richiesta scritta di trascrizione nei registri di stato civile dell’atto di matrimonio da lui redatto, allegando il documento in originale.

L'Ufficiale dello Stato Civile, se vi sono tutti i requisti previsti dalla legge, provvede alla trascrizione dell'atto di matirmonio nei registri di stato civile entro 24 ore dalla ricezione della richiesta di trascrizione.

 

 

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. La richiesta di trascrizione tardiva può essere proposta solo per i matrimoni celebrati col rito cattolico.

 

Ufficio competente: Servizi demografici - Stato civile - Statistica – sito nella Sede Municipale di Palazzo Gallone – aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 – telefono 0833/777239 -0833/777208 - 0833/777205 – e-mail: anagrafe@comune.tricase.le.it

PEC: anagrafe.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it

 

 

Responsabile del procedimento:  Marzo Antonio; D'Amico Alessandra

Responsabile del provvedimento finale: Marzo Antonio, Panico Maria Rosaria; D'Amico Alessandra

Strumenti di tutela

Ricorso al TAR competente per territorio ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n.104 del 2.7.2010.

Documenti e link

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